
E se alla Maturità 2019 trai i commissari ti capiti proprio quel supplente di cui il tuo amico, che frequenta un’altra scuola, ti parla tanto male? E sei proprio certo che, una volta andato in pensione, il professore che è stato l’incubo di tuo fratello maggiore non possa tornare in grande stile come presidente dei commissari maturità 2019? Purtroppo, cari ragazzi, anche questo può succedere.
Molti di voi non sanno quali siano le procedure standard del Miur per la nomina delle commissioni, nè tantomeno quelle che regolano la scelte delle materie maturità seconda prova 2019. Per questo Skuola è venuta a portare un po’di luce in merito.
La commissione d'esame come si forma?
Come vengono scelti, quindi, i commissari esterni? Esistono, e gli studenti non faranno fatica a crederlo, tantissimi prof, in tutta Italia, desiderosi di mettere sotto torchio maturandi a loro sconosciuti. Questi professionisti del terrore non avranno perso l’occasione, quindi, di inviare le proprie candidature volontarie al Ministero. Se la vostra preoccupazione più grande, però, è riversata tutta su un docente estremamente anziano, forse, e sottolineiamo forse, potreste tirare un sospiro di sollievo: l’invio della candidatura, infatti, è online… magari quel prof ha problemi con la tecnologia!
Il supplente in commissione
Un supplente o addirittura un docente già in pensione potrebbero, eventualmente, far parte della commissione d’esame? In teoria, secondo la circolare ministeriale n.29 del 13 Febbraio 2014, potrebbe accadere. Esiste, infatti, una logica di priorità ai fini della nomina dei presidenti e dei commissari esterni. Prima che quel famoso, terribile supplente venga selezionato dal Ministero, infatti, ci sono ben 11 altre categorie di docenti in fila davanti a lui. I più papabili sono gli inossidabili prof di ruolo e che insegnano nelle V superiori. Si passa, scendendo in graduatoria, per quei prof con e senza abilitazione fino al pensionato da non più di tre anni e, in ultima posizione, ecco quel docente che, negli ultimi tre anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato abbia prestato effettivo servizio almeno per un anno e possegga l’abilitazione alle materie oggetto d’esame: vale a dire, proprio un supplente.