
Se già dal 6 agosto 2021 sono state introdotte delle norme restrittive legate al possesso e all’esibizione del cosiddetto Green Pass per poter accedere a determinate situazioni per contenere la temuta avanzata dei contagi nel periodo estivo, da oggi, 1° settembre, le circostanze in cui sarà necessario mostrare la certificazione verde Covid-19 aumenteranno.
Scopriamo quindi cosa cambia da oggi in poi e quali sono le sanzioni per chi non rispetta queste nuove misure di sicurezza.
Guarda anche:
- Green Pass per docenti e studenti per tornare all'università: le parole della Ministra
- Inizio Scuola 2021, come e quando si userà la Dad nel prossimo anno scolastico
- Ritorno a scuola 2021, le indicazioni del CTS per le riaperture: confermate le indiscrezioni
- Green Pass per i docenti e mascherine: le ipotesi per il ritorno in classe di settembre
Certificazione verde Covid-19 obbligatoria: ecco quando
Come riportato sul sito del Governo, la Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita dai territori eventualmente classificati in “zona rossa” o “zona arancione”. Come avevamo già accennato, dal 6 agosto 2021 è stata resa necessaria, inoltre, per accedere ai seguenti servizi e attività:- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- cmusei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.
Ma spostiamoci in avanti, andando a scoprire cosa cambia da oggi in poi.
Dal 1° settembre ecco cosa cambia e dove usare il Green Pass
A partire dal 1° settembre 2021 alle situazione elencate poc'anzi si aggiungono numero altre circostanze che richiederanno l’esibizione del Green Pass, come l’accesso alle università per studenti e personale universitario e l’accesso a scuola per il personale scolastico. Sempre a decorrere dal primo settembre sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass. La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. Ovviamente specifichiamo che la Certificazione verde COVID-19 è richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti.
Green Pass: chi è esentato dall’obbligo?
Tuttavia ci sono delle categorie di persone che secondo la legge devono essere esentate da questa misura restrittiva, vale a dire:- i bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale
- i soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021: apre una nuova finestra. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre.
- i cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021 - pdf.