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obbligo green pass 1 settembre 2021 sanzioni

Se già dal 6 agosto 2021 sono state introdotte delle norme restrittive legate al possesso e all’esibizione del cosiddetto Green Pass per poter accedere a determinate situazioni per contenere la temuta avanzata dei contagi nel periodo estivo, da oggi, 1° settembre, le circostanze in cui sarà necessario mostrare la certificazione verde Covid-19 aumenteranno.

Scopriamo quindi cosa cambia da oggi in poi e quali sono le sanzioni per chi non rispetta queste nuove misure di sicurezza.

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Certificazione verde Covid-19 obbligatoria: ecco quando

Come riportato sul sito del Governo, la Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita dai territori eventualmente classificati in “zona rossa” o “zona arancione”. Come avevamo già accennato, dal 6 agosto 2021 è stata resa necessaria, inoltre, per accedere ai seguenti servizi e attività:
  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • cmusei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • concorsi pubblici.

Ma spostiamoci in avanti, andando a scoprire cosa cambia da oggi in poi.

Dal 1° settembre ecco cosa cambia e dove usare il Green Pass

A partire dal 1° settembre 2021 alle situazione elencate poc'anzi si aggiungono numero altre circostanze che richiederanno l’esibizione del Green Pass, come l’accesso alle università per studenti e personale universitario e l’accesso a scuola per il personale scolastico. Sempre a decorrere dal primo settembre sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass. La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. Ovviamente specifichiamo che la Certificazione verde COVID-19 è richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti.

Green Pass: chi è esentato dall’obbligo?

Tuttavia ci sono delle categorie di persone che secondo la legge devono essere esentate da questa misura restrittiva, vale a dire:
  • i bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale
  • i soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021: apre una nuova finestra. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre.
  • i cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021 - pdf.

Green Pass obbligatorio: quali sono le sanzioni?

Non essere in possesso di Green Pass nominativo valido in situazioni in cui vige l’obbligo di averlo con sè, porta a sanzioni e multe. Ma di che cifre parliamo? Ebbene, come riportato dal Corriere.it, chi viene trovato senza green pass dove è obbligatorio rischia la multa da 400 a 1.000 euro. A scuola, il personale scolastico e universitario senza certificazione verde rischia, oltre alla sanzione, dal quinto giorno di assenza perché senza green pass, la sospensione e lo stop dello stipendio. Invece, per chi falsifica i dati, quindi ad esempio la data di effettuazione del tampone, oppure quella del certificato di guarigione, può scattare la denuncia. Infine il gestore del locale che non controlla il possesso del green pass rischia la multa da 400 a 1.000 euro e in caso di violazione reiterata per tre volte in tre giorni diversi, “l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni”.