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Concetti Chiave

  • Il contratto intermittente permette al lavoratore di essere disponibile per il datore a tempo determinato o indeterminato.
  • Può essere stipulato nei casi previsti dai CCNL e temporaneamente con decreto del ministero del Welfare.
  • È sempre possibile per disoccupati sotto i 25 anni o over 45 iscritti alle liste di collocamento.
  • Richiede forma scritta con dettagli su durata, luogo, preavviso, trattamento economico e indennità di disponibilità.
  • L'indennità di disponibilità è necessaria se il datore impone un obbligo di risposta al lavoratore.
Contratto intermittente o a chiamata
E' quello nel quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro a tempo indeterminato o determinato in attesa di essere chiamato per l'utilizzo secondo le esigenze di quest’ultimo. Potrà stipularsi nei casi previsti dai CCNL e comunque provvisoriamente con decreto del ministero del Welfare. Sperimentalmente è sempre possibile stipularlo per disoccupati con meno di 25 anni, od iscritti alle liste di collocamento o mobilità con più di 45 anni.
Non può stipularsi più o meno negli stessi casi in cui è vietato il contratto a termine. Il contratto deve avere forma scritta, prevedere durata e luogo della disponibilità, preavviso non inferiore ad un giorno, trattamento economico, eventuale indennità di disponibilità, modalità per la richiesta della prestazione. L'indennità di disponibilità è necessaria ove il datore voglia vincolare il lavoratore ad un obbligo di risposta.

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