Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • I regolamenti parlamentari del 1971 hanno introdotto la programmazione dei lavori, coordinata dalla conferenza dei capigruppo.
  • Nel 1997, il contingentamento dei tempi, inizialmente applicato solo alle sessioni di bilancio dal 1983, è stato esteso a tutte le attività d'aula.
  • I procedimenti devono concludersi entro date prefissate, con il tempo ripartito tra governo, relatori e parlamentari.
  • Le deroghe o sforamenti dei tempi sono comuni, dato che le assemblee sono il luogo del confronto politico.
  • Il contingentamento non si applica alle leggi di conversione degli atti aventi forza di legge, secondo l'art. 66 della Costituzione.

Voto in Parlamento

A partire dai regolamenti del 1971 i lavori parlamentari sono improntati al metodo della programmazione: nel senso che sono cadenzati secondo criteri concordati dalla conferenza dei capigruppo, su proposta del governo, della maggioranza e dell’opposizione.
Solo nel 1997, peraltro, il principale strumento tecnico che permette la concreta applicazione della programmazione è stato esteso dal solo ambito della sessione di bilancio (dove fu introdotto nel 1983) a tutta l’attività d’aula: si tratta del contingentamento dei tempi.

I procedimenti in assemblea devono concludersi entro una data prefissata, sicché, decisa questa e decise le sedute che i presidenti dei gruppi si dichiarano disposti a tenere, il tempo disponibile è ripartito in quote fra governo, relatori, rappresentanti dei gruppi, eventuali parlamentari che intervengono a titolo personale, in modo da far sì che effettivamente, il tal giorno alla tale ora, la decisione finale venga assunta.

Va da sé che, essendo le assemblee la sede dove si sviluppa il confronto politico, i casi di deroga a questa regola o di sforamento dei tempi sono relativamente frequenti.
Il contingentamento non vale però per le leggi di conversione degli atti aventi forza di legge ex art. 66 Cost.

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