Concetti Chiave
- I regolamenti parlamentari del 1971 hanno introdotto la programmazione dei lavori, coordinata dalla conferenza dei capigruppo.
- Nel 1997, il contingentamento dei tempi, inizialmente applicato solo alle sessioni di bilancio dal 1983, è stato esteso a tutte le attività d'aula.
- I procedimenti devono concludersi entro date prefissate, con il tempo ripartito tra governo, relatori e parlamentari.
- Le deroghe o sforamenti dei tempi sono comuni, dato che le assemblee sono il luogo del confronto politico.
- Il contingentamento non si applica alle leggi di conversione degli atti aventi forza di legge, secondo l'art. 66 della Costituzione.
Voto in Parlamento
A partire dai regolamenti del 1971 i lavori parlamentari sono improntati al metodo della programmazione: nel senso che sono cadenzati secondo criteri concordati dalla conferenza dei capigruppo, su proposta del governo, della maggioranza e dell’opposizione.
Solo nel 1997, peraltro, il principale strumento tecnico che permette la concreta applicazione della programmazione è stato esteso dal solo ambito della sessione di bilancio (dove fu introdotto nel 1983) a tutta l’attività d’aula: si tratta del contingentamento dei tempi.
Va da sé che, essendo le assemblee la sede dove si sviluppa il confronto politico, i casi di deroga a questa regola o di sforamento dei tempi sono relativamente frequenti.
Il contingentamento non vale però per le leggi di conversione degli atti aventi forza di legge ex art. 66 Cost.