Concetti Chiave
- La Costituzione italiana stabilisce i diritti e i doveri specifici dei parlamentari, vietando la doppia appartenenza alle Camere.
- Le Camere giudicano questioni di elezione, nomina e incompatibilità dei propri membri, suscitando spesso polemiche.
- I parlamentari rappresentano l'intera nazione, agendo senza vincoli di mandato e rispondendo solo alla propria coscienza.
- Il divieto del vincolo di mandato deriva dal costituzionalismo classico e si evolve con la nascita dei partiti di massa.
- Pratiche come la richiesta di dimissioni in bianco sono considerate illegittime nel sistema italiano.
Status giuridico dei parlamentari
La Costituzione disciplina il complesso dei diritti e dei doveri che formano lo specifico status giuridico dei parlamentari. Non si può appartenere a entrambe le Camere (art. 65.2 Cost.). In base alla legge elettorale, la candidatura contestuale alla Camera e al Senato determina la nullità dell’elezione.
I titoli in base ai quali una persona diventa parlamentare (elezione, nomina presidenziale nel caso dei senatori a vita) e il sopraggiungere nel corso del mandato di cause di incompatibilità, ineleggibilità o incandidabilità sono giudicati dalle stesse Camere, ciascuna per i propri membri (verifica dei poteri, art.
Ogni parlamentare rappresenta l’intera nazione ed esercita le sue funzioni senza rispondere ad altri che alla propria coscienza. Il divieto del vincolo di mandato (art. 67 Cost.) è uno di quei principi ereditati dall’epoca classica del costituzionalismo a cavallo fra Sette e Ottocento (fino alla Rivoluzione francese la rappresentanza era suddivisa per «stati», i rappresentanti erano cioè anche giuridicamente obbligati ad agire nell’interesse dello «stato», ovvero della classe che li aveva inviati). Esso acquistò una valenza diversa con la nascita del partito politico di massa, strumento di rappresentanza democratica di tutto il popolo, e con l’organizzazione delle assemblee in gruppi parlamentari corrispondenti ai partiti presenti nella società, in grado di controllare le candidature alle elezioni e dunque di condizionare l’atteggiamento del singolo parlamentare (cosa del resto necessaria per il funzionamento di organi collegiali assai numerosi). In passato si pose, per esempio, la questione se fosse lecito pretendere la previa consegna di dimissioni in bianco per permettere al gruppo parlamentare di liberarsi di membri scomodi o in dissenso così radicale da non poter essere tollerati (considerate invece illegittime nel nostro ordinamento).
Domande da interrogazione
- Quali sono le conseguenze della candidatura contestuale alla Camera e al Senato?
- Chi giudica le cause di incompatibilità, ineleggibilità o incandidabilità dei parlamentari?
- Qual è il significato del divieto del vincolo di mandato per i parlamentari?
La candidatura contestuale alla Camera e al Senato determina la nullità dell’elezione, secondo la legge elettorale e l'articolo 65.2 della Costituzione.
Le cause di incompatibilità, ineleggibilità o incandidabilità dei parlamentari sono giudicate dalle stesse Camere, ciascuna per i propri membri, come stabilito dall'articolo 66 della Costituzione.
Il divieto del vincolo di mandato, sancito dall'articolo 67 della Costituzione, significa che ogni parlamentare rappresenta l’intera nazione ed esercita le sue funzioni rispondendo solo alla propria coscienza, senza obblighi giuridici verso il partito o la classe che li ha eletti.