Concetti Chiave
- Il Codice della navigazione esonera il locatore da responsabilità per vizi di navigabilità occulti, a condizione che dimostri l'impossibilità di percepirli con diligenza ordinaria.
- I formulari contrattuali richiedono al locatore una garanzia generale per tutti i vizi di navigabilità, inclusi quelli occulti.
- Il conduttore è responsabile di mantenere lo stato di navigabilità della nave durante la durata del contratto, coprendo le spese di manutenzione.
- Il conduttore deve restituire la nave entro i termini stabiliti nel contratto; in caso di ritardo, il locatore può applicare la "clausola di cancello".
- Il locatore può scegliere di mantenere o risolvere il contratto in caso di ritardo, con risarcimento danni applicabile solo per dolo o colpa grave.
Vizi di navigabilità e obblighi del conduttore
In generale, il locatore risponde di eventuali vizi di navigabilità. A tal proposito, Codice della navigazione e formulari contrattuali si esprimono in maniera completamente diversa:
- il Codice della navigazione esonera il locatore da responsabilità nell’ipotesi in cui i vizi di navigabilità siano occulti. Egli può liberarsi della responsabilità sorta a suo carico dimostrando che il danno è stato provocato da un vizio occulto.
- i formulari contrattuali, viceversa, imputano al locatore una forma di garanzia generale per qualsiasi vizio di navigabilità del mezzo, compresi quelli occulti.
Dal canto suo, il conduttore è tenuto a mantenere, per l’intera durata del contratto, lo stato di navigabilità di cui la nave disponeva al momento della consegna. Egli, pertanto, deve sostenere tutte le spese relative alla manutenzione del mezzo.
Sul conduttore grava anche l’obbligo di consegnare la nave entro il termine predeterminato nel contratto. Qualora egli non rispetti le tempistiche relative alla consegna, il locatore ha la possibilità di applicare la cosiddetta «clausola di cancello», la cui efficacia è subordinata dai formulari contrattuali proprio alla tardiva restituzione della nave. Il conduttore resta vincolato al proprio obbligo; al locatore spetta invece una duplice opzione: egli può decidere, sulla base delle sue esigenze commerciali, di conservare il contratto oppure di risolverlo. Il risarcimento dei danni può essere ottenuto solo nel caso in cui il ritardo sia scaturito da dolo o colpa grave.