Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • I formulari contrattuali possono trasferire l'obbligo di pagamento del nolo al destinatario tramite clausole come "nolo pagabile a destino".
  • La clausola "cesser Close" stabilisce che gli obblighi del caricatore terminano una volta caricate le merci sulla nave.
  • Il Codice della navigazione prevede il diritto di ritenzione per mancato pagamento del nolo, permettendo al comandante di trattenere parte delle merci.
  • Il caricatore deve collaborare con il vettore consegnando le merci e la documentazione necessaria, ma è responsabile per eventuali errori o mancanze nei documenti.
  • È obbligo del caricatore comunicare al vettore le accurate caratteristiche delle merci; omissioni o errori possono portare a scarico immediato delle merci e richieste di risarcimento.

Obblighi del caricatore di merci

I formulari contrattuali spesso contengono determinate clausole in virtù delle quali l’obbligo di pagare il corrispettivo è trasferito al destinatario. In particolare, la suddetta clausola è denominata «nolo pagabile a destino». L’obbligo principale del pagamento, dunque, non grava necessariamente sul caricatore.
I formulari contrattuali possono contenere un’ulteriore clausola, denominata «cesser Close», in virtù della quale qualsiasi obbligo del caricatore cessa nel momento in cui le merci vengono caricate sulla nave.
In caso di mancato pagamento del nolo da.

Parte del caricatore o del destinatario, il Codice della navigazione contempla una forma di diritto di ritenzione: il comandante della nave può essere autorizzato dal giudice del luogo competente a trattenere tanta parte della merce quanta ne occorra per soddisfare il credito relativo al nolo.
Come nel trasporto terrestre di cose, il caricatore ha l’obbligo di cooperazione con il vettore. Egli deve consegnare le merci e, contestualmente, tutti i documenti che le riguardano (come ad esempio quelli di natura doganale). Il vettore non ha alcun obbligo di controllare la completezza e la correttezza dei suddetti documenti: eventuali danni dovuti alla natura scorretta o incompleta degli stessi gravano dunque sul caricatore.
Inoltre, il caricatore è tenuto a comunicare al vettore le reali caratteristiche della merce da trasportare (peso, quantità e natura). Se il caricatore omette di dichiarare le caratteristiche o comunica informazioni inesatte, il comandante della nave può riservarsi la prerogativa di far scaricare immediatamente le merci a spese del caricatore e, inoltre, potrà richiedere il risarcimento del danno.

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