enrik8
Ominide
2 min. di lettura
Vota 3 / 5

Concetti Chiave

  • Chi vende un'azienda commerciale non può avviare un'attività concorrente per 5 anni per evitare lo sviamento della clientela.
  • Il divieto di concorrenza serve a proteggere l'acquirente, garantendo il valore dell'avviamento dell'azienda acquistata.
  • Aprire un'attività simile nelle vicinanze può essere considerato concorrenza sleale secondo l'articolo 2557.
  • Il divieto di concorrenza si applica anche in caso di cessione del 100% delle azioni di una società, non solo della vendita diretta dell'azienda.
  • I contratti possono prevedere vincoli particolari, ma non possono limitare il libero esercizio commerciale oltre quanto stabilito dalla legge.

Divieto di concorrenza

Chi aliena un'azienda commerciale deve astenersi, per un periodo massimo di 5 anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che possa comunque per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sviare la clientela dell'azienda ceduta (art 2557).
→ Per un periodo di 5 anni bisogna evitare lo sviamento di clientela. L'avviamento è la capacità dell'impresa di guadagno. Le prospettive reddituali dell'impresa (quello che potrà guadagnare nel futuro) rappresentano l'avviamento.

Questa norma tutela l'avviamento; infatti quando si acquista un'azienda si deve pagare l'avviamento. Il divieto di concorrenza mira a tutelare l'acquirente. Es: se compro un bar e a 20m chi me l'ha venduto ne apre un altro, mi fa perdere clienti. Questa è un'attività concorrenziale ai sensi del 2557. → l'oggetto e l'ubicazione → T che cede a C l'azienda; T non può avviare un'azienda che faccia concorrenza a C. si ha riguardo a come nel caso concreto sia posto il problema. Questo regime si applica anche se le parti non lo vogliono.

Il regime concorrenziale - 5 anni è la durata legale ed è anche il termine massimo. Si possono esprimere dei vincoli particolari del contratto, ma non si può vietare al venditore di esercitare una qualsiasi attività particolare, perché andrebbe in contrasto con il libero esercizio commerciale, art 41 costituzione.

Se T vende a C invece che il bar, il 100% delle azioni della società (del bar), T cede a C l'intero pacchetto, una cessione di quote pari al 100%, non cede il bar. In concreto succede la stessa cosa, perché C anziché essere proprietario dell'azienda, diventa l'unico socio dell'azienda. In questo caso il divieto di concorrenza si ritiene applicabile per analogia, perché siamo di fronte a due tipi di trasferimento diversi, ma l'effetto concreto è lo stesso.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community