Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • I crediti, come i beni, possono essere trasferiti da un soggetto a un altro senza il consenso del debitore, permettendo la circolazione di ricchezza futura.
  • La cessione del credito può avvenire a titolo oneroso o gratuito, ma non è possibile per crediti di carattere strettamente personale o alimentari.
  • La cessione diventa efficace solo una volta notificata al debitore; nel caso di notifiche multiple, prevale quella ricevuta per prima.
  • Il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito in cessioni onerose, mentre la solvenza del debitore ceduto può essere garantita con la clausola "salvo buon fine".
  • Il cessionario è tutelato dalla legge, ma il rischio di mancato adempimento del debitore rientra nell'alea contrattuale, salvo diversa pattuizione.

Indice

  1. Circolazione dei crediti
  2. Tipologie di cessione del credito
  3. Efficacia e notificazione della cessione
  4. Garanzie e rischi nella cessione

Circolazione dei crediti

Analogamente ai beni, anche i crediti possono circolare da un soggetto a un altro, fino al momento in cui l’adempimento del debitore non estingua l’obbligazione. Il creditore può cedere ad altri il proprio diritto di credito senza il consenso del debitore (art. 1260): in questo caso il creditore originario è detto cedente, il soggetto cui egli trasferisce il credito è detto cessionario e il debitore diventa «debitore ceduto», perché è comunque tenuto all’adempimento a prescindere dalla cessione.

Mentre il trasferimento dei beni attua la circolazione della ricchezza presente; la cessione dei crediti consente la circolazione di ricchezza futura.

Tipologie di cessione del credito

La cessione del credito può essere a titolo oneroso (vendita o permuta) o a titolo gratuito (donazione o atto di liberalità). In ogni caso, la cessione non è oggetto di un contratto assestante, bensì di un contratto traslativo di diritti. Dai crediti cedibili sono esclusi quelli di carattere strettamente personale, per i quali l’adempimento nei confronti di uno specifico soggetto è considerato essenziale e infungibile (allo scrittore, ad esempio, che si è impegnato a scrivere un romanzo non è indifferente pubblicarlo con un editore o con un altro e per questo la cessione potrà avvenire solo previo suo consenso). È invece vietata in assoluto (inattuabile nemmeno dietro consenso del debitore) la cessione di crediti alimentari e inerenti ai rapporti di famiglia.

Efficacia e notificazione della cessione

La cessione del credito acquisisce efficacia solo nel momento in cui è notificata al debitore o da questi accettata. Fino ad allora il debitore si libera adempiendo nei confronti del cedente (salvo che il cessionario non provi la sua conoscenza della cessione); se invece essa è già stata notificata, qualora il debitore adempia nei confronti del cedente può essere costretto dal cessionario a pagare una seconda volta (art. 1264); infine, se il medesimo credito è stato ceduto a più persone, prevale la cessione che sia stata notificata per prima al debitore ceduto (art. 1265). Salvo per i crediti rappresentati da titoli immobiliari, la cessione fa acquistare il credito a titolo derivativo.

Garanzie e rischi nella cessione

La posizione del cessionario è tutelata dalla legge: talvolta può accadere che il credito ceduto sia inesistente o che il debitore non adempia. Nel primo caso, qualora il contratto sia a titolo oneroso il cedente deve garantire l’esistenza del credito (nomen verum) allo stesso modo in cui il venditore tutela l’acquirente dall’evizione; se, invece, la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo se espressamente pattuita (art. 1266).

Al contrario, il mancato adempimento rientra nell’alea (rischio) del contratto: per questo motivo, generalmente il creditore non garantisce la solvenza (la capacità di far fronte all’adempimento) del debitore ceduto (cessione pro soluto); tramite la cosiddetta «clausola salvo buon fine» si può pattuire che il cedente garantisca la solvenza del debitore ceduto (garanzia del nomen bonum), che in caso di mancato adempimento autorizzerà il cessionario ad esigere il pagamento da parte del cedente (art. 1267: cessione pro solvendo).

Domande da interrogazione

  1. Qual è la differenza tra cessione di credito a titolo oneroso e a titolo gratuito?
  2. La cessione di credito a titolo oneroso avviene tramite vendita o permuta, mentre quella a titolo gratuito avviene tramite donazione o atto di liberalità. In entrambi i casi, la cessione non è un contratto assestante ma un contratto traslativo di diritti.

  3. Quando la cessione del credito diventa efficace nei confronti del debitore?
  4. La cessione del credito diventa efficace solo quando è notificata al debitore o da questi accettata. Fino a quel momento, il debitore può liberarsi adempiendo nei confronti del cedente, a meno che il cessionario non dimostri che il debitore era a conoscenza della cessione.

  5. Quali crediti non possono essere ceduti?
  6. Non possono essere ceduti i crediti di carattere strettamente personale, per i quali l'adempimento nei confronti di uno specifico soggetto è essenziale, e i crediti alimentari e inerenti ai rapporti di famiglia, che sono inattuabili anche con il consenso del debitore.

  7. Quali garanzie deve fornire il cedente in caso di cessione di credito?
  8. Se la cessione è a titolo oneroso, il cedente deve garantire l'esistenza del credito (nomen verum). Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo se espressamente pattuita. In caso di mancato adempimento, il cedente non garantisce la solvenza del debitore ceduto, a meno che non sia pattuita la clausola "salvo buon fine" (garanzia del nomen bonum).

Domande e risposte

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