Concetti Chiave
- Il divieto di analogia in materia penale impedisce l'applicazione di effetti di una fattispecie a un'altra tramite interpretazione analogica.
- L'Art. 1 C.P. stabilisce che nessuno può essere punito per un atto non espressamente previsto dalla legge come reato.
- Le leggi eccezionali e temporanee non seguono il principio di retroattività favorevole al reo.
- Leggi temporanee hanno una durata operativa prestabilita dal legislatore.
- In alcune leggi, il divieto di analogia viene violato con formule di chiusura come "in casi simili".
Divieto di analogia in materia penale
Il divieto di analogia in materia penale → non è possibile applicare il criterio di interpretazione analogica per estendere gli effetti di una determinata fattispecie a un’altra.Art. 1 C.P. → nessuno può essere punito per un fatto che non è espressamente preveduto dalla legge come reato.
Art. 199 C.P. → nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza fuori dei casi dalla legge preveduti.
Per capire se ci si trova dinanzi a una disposizione più favorevole occorre operare un raffronto tra la disciplina prevista dalla vecchia norma e quella introdotta dalla nuova.
Quinto comma → il principio della retroattività nel senso più favorevole al reo non opera rispetto alle leggi temporanee ed eccezionali.
Leggi eccezionali → si definiscono tali quelle leggi che operano solo quando persiste uno stato di fatto caratterizzato da accadimenti fuori dall’ordinario (guerre, epidemie, terremoti, ecc.).
Leggi temporanee → è lo stesso legislatore a prefissare il termine della loro operatività.
Una disciplina peculiare riguarda anche le leggi finanziarie: le disposizioni in esse contenute si applicano solo ai fatti commessi durante la vigenza della relativa legge.
In alcune ipotesi il legislatore viola il divieto di analogia mediante l’aggiunta, all’interno delle disposizioni penali, di formule di chiusura quali «in casi simili» o «in casi analoghi».
Art. 7 C.P.C. → competenza del giudice di pace
Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro.
È competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.
Si realizza, in tal modo, l’effettivo divieto di analogia in materia penale.
Domande da interrogazione
- Qual è il principio fondamentale del divieto di analogia in materia penale?
- Come si determina se una disposizione è più favorevole al reo?
- Quali sono le caratteristiche delle leggi eccezionali e temporanee?
- Qual è la competenza del giudice di pace secondo l'Art. 7 C.P.C.?
Il principio fondamentale è che non è possibile applicare l'interpretazione analogica per estendere gli effetti di una fattispecie penale a un'altra non espressamente prevista dalla legge.
Si determina operando un raffronto tra la disciplina prevista dalla vecchia norma e quella introdotta dalla nuova, tenendo conto del principio della retroattività favorevole.
Le leggi eccezionali operano solo in situazioni straordinarie come guerre o epidemie, mentre le leggi temporanee hanno un termine di operatività prefissato dal legislatore.
Il giudice di pace è competente per cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro e per cause di risarcimento danni da circolazione di veicoli fino a ventimila euro, oltre a specifiche cause indipendentemente dal valore.