Concetti Chiave
- Gli accordi collettivi derivanti da procedure di crisi hanno efficacia generale, applicabili a tutti i lavoratori coinvolti.
- Nell'ambito sindacale, si riscontra una frammentazione della contrattazione collettiva, con contenuti non sempre migliorativi per i lavoratori.
- I "sindacati di comodo" sono associazioni sostenute dai datori di lavoro, vietate dall'art. 17 dello Statuto dei lavoratori.
- La Corte costituzionale ha confermato la legittimità dell'art. 17, che proibisce il finanziamento dei "sindacati di comodo" ma non il loro scioglimento.
- Il Testo unico della rappresentanza del 2014 e il patto della fabbrica del 2018 definiscono i soggetti abilitati a stipulare contratti collettivi e la loro efficacia.
Indice
Efficacia generale della procedura di crisi
La procedura di crisi prevista dalla legge ha un’efficacia generale, quindi valida nei confronti di tutti i lavoratori: di conseguenza, la medesima efficacia deve essere attribuita ai contratti collettivi frutto del confronto che ha luogo nell’ambito della suddetta procedura.
Il primo problema che si riscontra in ambito sindacale è l’elevata frammentazione della contrattazione collettiva. Sul tema dell’efficacia erga omnes incidono molto anche gli effettivi contenuti dei suddetti contratti, non sempre fautori di innovazioni migliorative per i lavoratori.
Sindacati di comodo e legittimità
Una particolare categoria di associazioni sindacali riguarda i cosiddetti «sindacati di comodo». L’art. 17 dello Statuto dei lavoratori (l. 300/1970) sancisce che «è fatto divieto ai datori di lavoro e alle relative associazioni di costituire e sostenere con mezzi finanziari i sindacati a difesa dei lavoratori».
Qualora ciò accada si parla di «sindacati di comodo», che non possono più definirsi genuini perché frutto di una collusione con il datore di lavoro. In seguito a una serie di controversie giurisprudenziali, la Corte costituzionale ha dichiarato la legittimità dell’art. 17 l. 300/1970, poiché esso non contrasta con l’art. 39 Cost.: lo statuto dei lavoratori, infatti, non dispone lo scioglimento dei sindacati di comodo, prevedendone la mera impossibilità ad essere finanziati dai datori di lavoro.
Requisiti di rappresentatività sindacale
Il Testo unico della rappresentanza del 2014 e il patto della fabbrica del 2018 hanno stabilito per ogni livello di contrattazione collettiva quali sono i soggetti abilitati a stipularli e nei confronti di chi essi sono efficaci. Il contratto collettivo nazionale, cioè stipulato dalle federazioni nazionali per ogni categoria produttiva, secondo il Tu rappresentanza può essere firmato dalle associazioni sindacali a cui ha aderito almeno il 5% dei lavoratori rientranti nella categoria rappresentata. Questi requisiti di rappresentatività non sono quasi mai propri delle associazioni sindacali di comodo.
Domande da interrogazione
- Qual è l'efficacia della procedura di crisi nei confronti dei lavoratori?
- Cosa sono i sindacati di comodo e qual è la loro legittimità?
- Quali sono i requisiti di rappresentatività sindacale secondo il Testo unico della rappresentanza?
La procedura di crisi ha un'efficacia generale, valida per tutti i lavoratori, e la stessa efficacia deve essere attribuita ai contratti collettivi derivanti da tale procedura.
I sindacati di comodo sono associazioni sindacali sostenute dai datori di lavoro, vietate dall'art. 17 dello Statuto dei lavoratori. La Corte costituzionale ha dichiarato legittimo tale articolo, che impedisce il finanziamento di questi sindacati senza prevederne lo scioglimento.
Il Testo unico della rappresentanza del 2014 e il patto della fabbrica del 2018 stabiliscono che i contratti collettivi nazionali possono essere firmati da associazioni sindacali con almeno il 5% di adesione dei lavoratori della categoria rappresentata, requisiti spesso non posseduti dai sindacati di comodo.