Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • I trattati internazionali vincolano gli stati in relazione al loro territorio, ma possono applicarsi anche a zone senza sovranità statale, come le convenzioni ambientali.
  • Ogni trattato può contenere clausole che stabiliscono la sua efficacia temporale, con termini certi o condizionali, superabili dalla volontà delle parti.
  • La Convenzione di Vienna prevede che un trattato non si estingua se il numero degli Stati firmatari scende sotto il minimo necessario, salvo diverse clausole.
  • Le clausole di risoluzione di un trattato possono includere la denuncia o il recesso, ma queste sono escluse se l'estinzione del trattato non le menziona esplicitamente.
  • Un'eccezione al consenso giurisdizionale è il ricorso unilaterale alla CIG per invalidità di un trattato in contrasto con lo ius cogens, possibile dopo 12 mesi senza soluzione tra le parti.

Indice

  1. Applicazione territoriale dei trattati
  2. Efficacia temporale dei trattati
  3. Condizioni risolutive e denuncia
  4. Eccezione al principio di consensualità

Applicazione territoriale dei trattati

Ogni trattato vincola gli stati parti in relazione al proprio territorio (art. 29 C.V.), sebbene alcuni accordi possano trovare applicazione anche in aree non soggette alla sovranità statale: ciò avviene nell’ambito di diverse convenzioni ambientali, della convenzione sul diritto del mare di Montego-Bay e dei trattati che istituiscono zone denuclearizzate.

Efficacia temporale dei trattati

Ogni trattato può contenere al suo interno norme che ne stabiliscano l’efficacia temporale. Il termine può essere certo, prevedendo un termine finale, oppure incerto, prevedendo una condizione risolutiva.

L’apposizione di queste eventuali clausole può essere superata dalla volontà delle parti, le quali possono in qualsiasi momento estinguere il trattato servendosi di un comportamento concludente.

La Convenzione di Vienna dispone che – salva diversa clausola nel trattato –

quest’ultimo non si estingue quando il numero degli Stati parti scende al di sotto del numero minimo per la sua entrata in vigore.

Condizioni risolutive e denuncia

Tra i tipi di condizione risolutiva previsti da clausole del trattato, vi sono anche quelli relative alla denuncia o al recesso, sebbene la possibilità di fruire del diritto di denuncia o recesso viene esclusa in presenza di una clausola sull’estinzione del trattato che non faccia espresso riferimento a tale diritto.

Eccezione al principio di consensualità

L’articolo 66 ammette un’unica eccezione al principio di consensualità della giurisdizione internazionale: uno stato che denunci l’invalidità di un trattato per presunto contrasto con lo ius cogens potrà avviare un ricorso unilaterale di fronte alla CIG decorsi 12 mesi da quando è stata sollevata la causa di invalidità senza che ne sia stata data soluzione tra le parti. Il diritto di ricorso unilaterale è riconosciuto esclusivamente agli stati parti del trattato contestato.

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