Concetti Chiave
- L'unione di comuni è un ente locale formato da due o più comuni per gestire funzioni e servizi in forma associata, con un limite minimo di 10.000 abitanti, ridotto a 3.000 per comuni montani.
- Le unioni sono suddivise in volontarie e obbligatorie, mirate a razionalizzare la spesa pubblica e semplificare l'istituzione, sostituendo in parte le comunità montane.
- La fusione di comuni crea un nuovo comune, incentivata da contributi regionali e statali, e può prevedere municipi con organi eletti per mantenere l'identità locale.
- Le convenzioni sono accordi tra comuni per gestire insieme servizi specifici, come polizia municipale o uffici legali, definendo obblighi e rapporti finanziari.
- Gli accordi di programma sono utilizzati per opere pubbliche che richiedono azioni coordinate tra vari enti, potendo apportare modifiche agli strumenti urbanistici.
Indice
Definizione e scopo delle unioni
L’unione di comuni è un ente locale costituito da due o più comuni ed è dotata di potestà statutaria. Essa è sottoposta, oltre che alla legge dello Stato (art. 32 Tuel, art. 1 commi 104-115 l. 56/2014), anche alla disciplina legislativa della regione di appartenenza (per esempio, ai fini dell’individuazione degli ambiti territoriali ottimali di esercizio di determinate funzioni e delle soglie minime di abitanti). Il limite demografico minimo delle unioni, secondo la legge statale, è di 10.000 abitanti, che scendono a 3.000 se si tratta di comuni montani (nel qual caso però l’unione deve comprendere almeno tre comuni). L’unione è finalizzata allo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi; un comune può far parte di una sola unione. Suoi organi sono il presidente, la giunta e il consiglio: tutti formati da amministratori in carica dei comuni associati, senza oneri aggiuntivi.
Evoluzione e obblighi delle unioni
L’unione di comuni è stata rilanciata negli anni più recenti: non solo essa ha finito col sostituire le comunità montane (affidate alla competenza legislativa residuale di ciascuna regione: per cui in alcune regioni le comunità montane esistono tuttora, in altre non più), ma è diventata, nel perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica e di semplificazione istituzionale, l’alternativa concretamente praticata alla fusione di comuni. Le unioni di comuni si dividono in unioni volontarie e unioni obbligatorie: queste seconde riguardano i comuni di minor dimensione demografica (fino a 5.000 abitanti), i quali sono tenuti ad esercitare in forma associata mediante unione (o, in alternativa, mediante convenzione) le funzioni fondamentali individuate dalla legge (in numero progressivamente crescente e, infine, tutte le funzioni fondamentali: art. 14 commi 28-31-quater d.l. 78/2010). Tale disposizione, peraltro, ha visto anno dopo anno prorogato il termine di applicazione.
Fusione di comuni e incentivi
La fusione fra due o più comuni (art. 15 Tuel, art. 1 commi 116-134 l. 56/2014) dà invece vita a un nuovo comune, la cui disciplina è quella di qualsiasi comune. Essa è disposta dalla legge regionale, sentite le popolazioni interessate secondo forme disciplinate dalla regione stessa (in genere si tengono referendum popolari). Contributi regionali e statali sono previsti per incentivare le fusioni, nonché un’attenuazione dei vincoli finanziari previsti per gli altri comuni. Inoltre, lo statuto del comune nato dalla fusione può disporre l’istituzione di municipi anche dotati di organi eletti direttamente dai cittadini, per continuare a dare una rilevanza amministrativa alle comunità d’origine (art. 16 Tuel).
Convenzioni e accordi di programma
Strumenti per la gestione associata delle funzioni sono anche le convenzioni (art. 30 Tuel). Esse consistono in accordi o contratti fra due o più comuni, i quali definiscono ciò che si intende fare insieme, nonché i reciproci obblighi e i relativi rapporti finanziari (per esempio, l’istituzione di un corpo unico di polizia municipale oppure un unico ufficio legale o per il personale o un’unica stazione appaltante). Nel caso in cui non si tratti di gestire un servizio ma piuttosto di realizzare un’opera pubblica che richieda l’azione integrata e coordinata di enti locali, regioni, amministrazioni dello Stato e altri soggetti pubblici, allora si fa ricorso a uno speciale strumento negoziale che si chiama accordo di programma (esso può anche determinare variazioni degli strumenti urbanistici: art. 34 Tuel).
Domande da interrogazione
- Qual è la funzione principale dell'unione di comuni?
- Quali sono i requisiti demografici per la formazione di un'unione di comuni?
- Qual è la differenza tra unioni volontarie e unioni obbligatorie?
- Come avviene la fusione tra comuni e quali incentivi sono previsti?
- Cosa sono le convenzioni e gli accordi di programma?
L'unione di comuni è finalizzata allo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi, permettendo ai comuni di collaborare per razionalizzare la spesa pubblica e semplificare le istituzioni.
Il limite demografico minimo per le unioni è di 10.000 abitanti, ridotto a 3.000 per i comuni montani, purché l'unione comprenda almeno tre comuni.
Le unioni volontarie sono formate liberamente dai comuni, mentre le unioni obbligatorie riguardano comuni con meno di 5.000 abitanti, che devono esercitare le funzioni fondamentali in forma associata.
La fusione tra comuni è disposta dalla legge regionale, spesso tramite referendum, e prevede contributi regionali e statali per incentivare la fusione e attenuare i vincoli finanziari.
Le convenzioni sono accordi tra comuni per gestire funzioni congiunte, mentre gli accordi di programma sono strumenti negoziali per realizzare opere pubbliche con azione integrata di vari enti.