Concetti Chiave
- Le proprietà collettive sono terreni posseduti dalla collettività stessa, non da singoli individui.
- Il godimento di queste terre si basa sull'appartenenza a specifiche comunità o gruppi familiari.
- L'organizzazione di queste proprietà collettive può essere turnaria, come nei pascoli alpini.
- Le trasformazioni sociali ed economiche influenzano la gestione e l'uso di queste proprietà collettive.
- I beni collettivi sono inalienabili, indivisibili e destinati perpetuamente all'uso agricolo-pastorale.
Indice
Proprietà collettive e usi civici
Oltre agli usi civici, assimilabili ai diritti reali di godimento su cosa altrui, si distinguono chiaramente delle forme di antiche proprietà collettive, ovvero proprietà su terreni che non sono di proprietà altrui, ma della stessa collettività dei beneficiari. In tale ipotesi, il godimento spetta sulla base dell’appartenenza a determinate comunità o gruppi di famiglie ed è organizzato turnariamente (come nel caso di Pascoli alpini o terreni attribuiti a rotazione a chi ne ha diritto).
Problemi delle trasformazioni fondiarie
In relazione a tali forme di appartenenza e di godimento di fondi, vi sono delicati problemi che sono posti dalle trasformazioni a cui tali fondi vanno incontro dal punto di vista dell’organizzazione sociale e economica delle zone interessate. L’elemento decisivo per l’applicazione della nuova disciplina riguardante le proprietà collettive, è rappresentato dall’avere “il diritto sulle terre di collettivo godimento“ ad oggetto “utilità del fondo“ normalmente riservate “ai componenti della comunità“.
Caratteristiche dei beni collettivi
Per quanto riguarda i beni collettivi, tale categoria è particolarmente vasta, infatti abbraccia diverse forme di proprietà collettive e diversi beni. Un esempio possono essere le forme di proprietà collettiva concepite come il risultato della liquidazione dei diritti di uso civico su terre di soggetti pubblici e privati. Tuttavia bisogna chiarire e sottolineare come il regime di tutti beni che sono stati presi in questione resti sempre inalienabile, indivisibile, in usucapir bile e della perpetua destinazione agricola-pastorale.