Concetti Chiave
- L'uguaglianza morale e giuridica tra coniugi è un principio cardine del diritto di famiglia, sancito dalla legge 151/1975 che ha abolito la potestà maritale.
- La Corte costituzionale ha sollecitato una riforma riguardo all'attribuzione automatica del solo cognome del padre ai figli, considerandola non conforme ai principi di eguaglianza.
- Con la sentenza 286/2016, la Corte ha dichiarato illegittima la norma che limita la scelta del cognome ai genitori, consentendo l'uso del cognome materno se entrambi d'accordo.
- Per i figli nati da genitori coniugati, il cognome è quello del padre, ma la recente giurisprudenza consente variazioni sulla base dell'intesa tra genitori.
- Per i figli nati fuori dal matrimonio, il cognome è quello del genitore che lo riconosce per primo, con possibilità di variazione se la paternità è accertata successivamente.
Principi del diritto di famiglia
Uno dei più importanti principi in materia di diritto di famiglia è l’uguaglianza morale e giuridica fra i coniugi (art. 29.2). Il principio ha trovato attuazione con la l. 151/1975 di riforma del diritto di famiglia, che ha soppresso la potestà maritale e affermato la parità fra coniugi (comunione legale dei beni, potestà di entrambi i genitori sui figli).
Cognome dei figli e parità
La Corte costituzionale, nella sent. 61/2006, aveva invitato il legislatore a rivedere la norma che attribuisce automaticamente il solo cognome del padre ai figli, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’eguaglianza fra uomo e donna. Nella perdurante assenza di un intervento del Parlamento, e anche a seguito di una condanna dell’Italia da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cusan e Fazzo c. Italia del 7 gennaio 2014), la sent. 286/2016 ha dichiarato l’illegittimità di tale norma nella parte in cui non consente ai genitori, se entrambi sono d’accordo, di attribuire al figlio anche il cognome della madre.
Attribuzione del cognome
Il cognome, se si tratta di figlio nato da genitori coniugati tra loro, ossia concepito da genitori uniti in matrimonio, è quello del padre. Di recente la Corte Costituzionale, con pronuncia numero 286 dell'8 novembre 2016, ha tuttavia dichiarato l'illegittimità della "norma" che prevede l'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio nato nel matrimonio, in presenza di una concorde diversa volontà dei genitori. Se si tratta di figlio nato fuori del matrimonio e riconosciuto (o se la paternità o maternità viene accertata in giudizio), il cognome è quello del genitore che lo ha riconosciuto per primo (o la cui paternità o maternità è stata giudizialmente accertata); se è stato riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, il cognome è quello del padre (articolo 262). Tuttavia, se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento della madre, il figlio può assumere il cognome del padre, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre, già divenuto suo autonomo segno di identità personale.
Domande da interrogazione
- Qual è il principio fondamentale riguardante l'uguaglianza tra coniugi nel diritto di famiglia?
- Come si è evoluta la questione del cognome dei figli in relazione ai diritti dei genitori?
- Qual è la regola generale per l'attribuzione del cognome ai figli nati da genitori coniugati?
Il principio fondamentale è l'uguaglianza morale e giuridica fra i coniugi, sancito dall'art. 29.2 e attuato dalla l. 151/1975, che ha abolito la potestà maritale e affermato la parità tra coniugi.
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che attribuiva automaticamente il solo cognome del padre ai figli, permettendo ai genitori di scegliere congiuntamente il cognome da attribuire, come stabilito dalla sent. 286/2016.
Generalmente, il cognome del figlio nato da genitori coniugati è quello del padre, ma la sent. 286/2016 ha stabilito che, in caso di accordo tra i genitori, è possibile attribuire anche il cognome della madre.