Concetti Chiave
- L'Unione Europea adotta una definizione ampia di lavoratore, includendo anche i ciclofattorini, con disciplina specifica del Codice civile italiano.
- Il tribunale di Firenze ha riconosciuto il diritto dei riders ai dispositivi di protezione individuale durante la pandemia da Covid-19.
- La Carta sociale europea promuove il dialogo tra sindacati e lavoratori, garantendo diritti contrattuali anche a chi ha poco potere contrattuale.
- Lavoratori autonomi hanno il diritto di organizzarsi per tutele collettive, secondo l'articolo 6 della CDFUE.
- Le direttive comunitarie, come quella del giugno 2019, fissano regole minimali per trasparenza e sicurezza sul lavoro, applicabili a tutti i lavoratori.
Tutele giuridiche dei lavoratori a livello comunitario
La definizione di lavoratore offerta dall’Unione europea è molto ampia e generica. Ovviamente, al suo interno sono ricompresi anche i ciclofattorini (riders). In termini di fattispecie egli è riconducibile all’articolo 2222 del Codice civile; la disciplina applicabile, però, è quella dell’art. 2094 c.c.
Il 6 aprile 2020, il tribunale di Firenze ha riconosciuto il diritto dei riders a usufruire dei DPI, cioè dei dispositivi di protezione individuale necessari per garantire la sicurezza sul lavoro durante l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del nuovo Coronavirus (Sars-Cov-2).
La Carta sociale europea (CDFUE) riconosciuta dalla maggior parta dei paesi europei garantisce all’art.
Gli stessi lavoratori autonomi hanno diritto a organizzarsi per ottenere una tutela collettiva tramite la relativa contrattazione. La negazione di queste prerogative costituisce una violazione diretta dell’art. 6 CDFUE.
Il cammino che le diverse istituzioni europee hanno intrapreso verso il riconoscimento dei diritti fondamentali del lavoro prescinde dunque dal livello di inquadramento individuale. Questo percorso è stato delineato anche da alcune direttive comunitarie, delle quali la principale è stata emanata nel giugno del 2019. Essa fissa alcune regole fondamentali che riguardano soprattuto la trasparenza e la prevedibilità della sicurezza sul lavoro. Queste disposizioni mirano quindi a garantire una maggiore certezza ai rapporti di lavoro.
Si tratta perlopiù di regole minimali inderogabili volte ad assicurare i diritti che derivano dalla costituzione del rapporto di lavoro. La direttiva del giugno 2019 si applica ai lavoratori, definiti anche in questo caso tramite la nozione espressa nella sentenza Fenol.
In definitiva, è possibile affermare che, in base alla giurisprudenza descrittiva emessa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, la tutela offerta ai lavoratori a livello comunitario è ampia proprio a causa, e quindi per merito, della sua genericità.
Domande da interrogazione
- Qual è la definizione di lavoratore secondo l'Unione europea?
- Quali diritti sono stati riconosciuti ai riders dal tribunale di Firenze?
- Cosa stabilisce la direttiva comunitaria del giugno 2019 riguardo ai diritti dei lavoratori?
La definizione di lavoratore offerta dall’Unione europea è molto ampia e generica, includendo anche i ciclofattorini (riders).
Il tribunale di Firenze ha riconosciuto il diritto dei riders a usufruire dei dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari per garantire la sicurezza sul lavoro durante l'emergenza sanitaria.
La direttiva del giugno 2019 stabilisce regole fondamentali per la trasparenza e la prevedibilità della sicurezza sul lavoro, garantendo una maggiore certezza ai rapporti di lavoro.