Concetti Chiave
- La normativa sul trasferimento di azienda prevede che i rapporti di lavoro proseguano automaticamente con il nuovo imprenditore.
- Cedente e cessionario sono obbligati solidalmente per i crediti dei lavoratori, garantendo il pagamento delle obbligazioni pecuniarie.
- I lavoratori distaccati mantengono i trattamenti economici previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
- I contratti collettivi regolano la gestione quotidiana dei rapporti di lavoro e scadono salvo rinnovo.
- Le garanzie per i lavoratori distaccati sono limitate dalla situazione economica dell'azienda, valide solo se questa è in salute.
Garanzie giuridiche per i lavoratori distaccati
Le fonti di produzione di regole relative al trasferimento di azienda sono numerose e complesse.
Il legislatore ha dettato una disciplina specifica, dettando una definizione di «trasferimento di azienda» molto ampio.
In particolare, la definizione di «trasferimento di ramo di azienda» è stabilita di volta in volta da imprenditore cedente e imprenditore cessionario.
Il primo comma dell’articolo 2112 prevede la prosecuzione automatica del rapporto di lavoro in capo al cessionario: tutti i rapporti di lavoro distaccati passano automaticamente per legge a carico dell’imprenditore cessionario.
Accanto a questa garanzia per il lavoratore, proiettata in prospettiva futura, si affianca quella dell’obbligazione solidale, viceversa proiettata pro passato: cedente e cessionario sono obbligati solidalmente per i crediti esistenti e accertabili dei lavoratori.
La terza garanzia prevista per i lavoratori distaccati consiste nella conservazione dei trattamenti economico-retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. I CCL possono essere stipulati a livello nazionale, territoriale e aziendale.
I contratti stabiliscono gli estremi della gestione quotidiana dei rapporti di lavoro.
Come qualsiasi altro contratto, i Ccl perdono effetto, salvo rinnovo, al momento della loro scadenza.
Le garanzie poste a tutela del lavoratore distaccato trovano un limite, corrispondente con la disciplina relativa alla crisi dell’impresa: uno standard di protezione così elevato dei lavoratori può trovare validità solo se la vita aziendale gode di «buona salute».