Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il lavoratore responsabile di violazioni contrattuali può essere perseguito in giudizio, ma questa soluzione è raramente praticabile per i tempi lunghi richiesti.
  • Il codice civile stabilisce una responsabilità disciplinare parallela a quella contrattuale, conferendo al datore di lavoro il potere disciplinare.
  • La responsabilità disciplinare consente al datore di lavoro di imporre sanzioni direttamente al lavoratore inadempiente, senza passare per vie legali.
  • Le sanzioni disciplinari possono essere applicate in tre casi specifici: inadempimento dell'obbligo di lavoro, inosservanza delle disposizioni aziendali, o violazione dell'obbligo di fedeltà e non concorrenza.
  • Il potere disciplinare può essere esercitato solo se sussistono i presupposti di inosservanza di uno dei tre obblighi contrattuali fondamentali.

Responsabilità disciplinare dei lavoratori

Nell’ambito del rapporto di lavoro, il lavoratore che si sia reso responsabile della violazione di un obbligo di natura contrattuale può essere perseguito con un’azione in giudizio ex art. 1218 c.c.
L’esperimento di un’azione di questo tipo richiede però tempi ingestibili per la vita aziendale: per questo motivo essa è praticata solo in pochi casi.
Il codice civile ha previsto una forma di responsabilità parallela a quella contrattuale, definita «responsabilità disciplinare», cui corrisponde la titolarità di uno specifico potere in capo al datore di lavoro (appunto potere disciplinare).
In sostanza, la legge (ex art.

2106 c.c.) prevede che il lavoratore inadempiente possa essere perseguito anche con l’irrogazione diretta, da parte del datore di lavoro, di misure di contenuto afflittivo, dette sanzioni disciplinari. Quest’ipotesi può ricorrere nei tre casi previsti dagli artt. 2104 e 2105:
- quando l’inadempimento del lavoratore ha ad oggetto l’obbligo principale di lavorare (art. 2104 comma 1);
- quando il lavoratore non osserva disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro;
- quando l’inadempimento del lavoratore ha ad oggetto l’obbligo di fedeltà e di non concorrenza (art. 2105).
Solo in caso di inosservanza di uno dei tre suddetti obblighi è possibile esercitare il potere disciplinare: essi costituiscono pertanto i presupposti sostanziali per l’esercizio di tale prerogativa datoriale.

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