Concetti Chiave
- I mezzi di pubblicità legale sono essenziali per garantire la conoscibilità degli atti e delle condizioni personali, suddivisi in pubblicità-notizia, dichiarativa e costitutiva, ognuna con effetti giuridici specifici.
- La trascrizione degli atti relativi a beni immobili è fondamentale per risolvere conflitti di proprietà e garantire l'opponibilità ai terzi, basandosi su una sequenza ininterrotta di trascrizioni.
- Nel processo civile, il principio dispositivo assegna alle parti l'onere di provare i fatti rilevanti, mentre l'inversione dell'onere della prova può favorire la tutela degli interessi.
- Le prove si dividono in documentali e semplici, con il giudice che valuta liberamente le testimonianze, mentre la confessione e il giuramento sono considerate prove legali.
- La tutela dei diritti della persona si basa sui principi costituzionali, garantendo la protezione della vita, dell'integrità fisica e morale, e il diritto alla riservatezza, regolato anche dalla normativa sulla protezione dei dati personali.
Indice
- Sistema di pubblicità giuridica
- Categorie di pubblicità legale
- Funzione della trascrizione
- Effetti giuridici della trascrizione
- Onere della prova e inversione
- Tipi di prove legali
- Valore delle prove documentali
- Prova testimoniale e confessione
- Giuramento e presunzione
- Atti dello stato civile
- Prescrizione e decadenza
- Azione e interesse in giudizio
- Diritti inviolabili e personalità
- Diritto alla vita e salute
- Autodeterminazione e libertà fondamentali
- Dignità e integrità morale
- Tutela della vita privata
- Trattamento dei dati personali
Sistema di pubblicità giuridica
Caratteristica dei diritti moderni è di tendere ad una circolazione dei beni semplice e veloce; è per questo che si sente l’esigenza di un sistema che permetta la conoscibilità legale dei vari atti e di conoscere la condizione delle persone coinvolte negli atti.
E’ questo lo scopo del sistema di pubblicità dei fatti e atti giuridici.Categorie di pubblicità legale
Questi mezzi si dividono in tre categorie, in base alle loro conseguenze giuridiche:
- strumenti di mera pubblicità-notizia. Strumento per assicurare la conoscibilità legale di determinati fatti per esigenze di carattere pubblico; non hanno effetto sull’efficacia dell’atto. Ad esempio la sentenza di interdizione o inabilitazione viene annotata a margine dell’atto di nascita con lo scopo di rendere noto a tutti lo stato di incapacità del soggetto.
- Strumenti di pubblicità dichiarativa. La conoscibilità non è fine a se stessa, ma condiziona l’efficacia dell’atto: gli atti di trasferimento della proprietà su beni immobili sono immediatamente efficaci fra le parti, ma sono opponibili a terzi solo se regolarmente iscritti nei registri immobiliari.
- Strumenti di pubblicità costitutiva. E’ il grado più forte della pubblicità, poiché l’atto non produce effetti se non quando è stato reso pubblico. Ad esempio la concessione di ipoteca diventa efficace solo con l’iscrizione nei registri immobiliari, o l’iscrizione al registro delle imprese per una società
Funzione della trascrizione
La trascrizione è lo strumento predisposto per gli atti relativi all’acquisto della proprietà e di diritti reali sui beni immobili (artt. 2643 e ss.) e su alcune categorie di beni mobili (registrati, artt. 2683 e ss.). Consiste nel riportare il contenuto essenziale dell’atto in appositi registri rendendolo così legalmente conoscibile.
La trascrizione tende a ridurre i rischi che qualcuno possa vendere lo stesso immobile a più di un compratore, garantendo la certezza dell’acquisto. Per far valere il proprio diritto di proprietà su immobile non si considera la data dell’acquisto, bensì la data di trascrizione sul registro (art. 2644).
Effetti giuridici della trascrizione
E’ chiaro però che con la trascrizione non si assegna la proprietà, ma è solo un modo per risolvere i conflitti tra i soggetti. L’effetto giuridico della trascrizione è l’opponibilità degli atti trascritti ai terzi che vantino un diritto sullo stesso bene in base ad un atto non trascritto o trascritto in data posteriore.
Secondo l’art. 2657 la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con lo scopo che sia legalmente certa la provenienza dell’atto.
La parte che richiede la trascrizione deve fornire una nota che indichi gli elementi essenziali del contratto (identità delle parti, estremi del titolo, identità del pubblico ufficiale rogante, natura e situazione dei beni).
La certezza dell’acquisto di ha solo sulla base della continuità delle trascrizioni, cioè di una sequenza ininterrotta di trascrizioni (art. 2650) che risalga fino ad un acquisto a titolo originario.
Gli atti soggetti a trascrizione sono elencati nell’art. 2643 e si tratta degli atti unilaterali, dei contratti e dei provvedimenti giudiziali con cui:
- si trasferisce la proprietà di beni immobili
- si trasferiscono, si costituiscono, si estinguono diritti reali limitati
- si costituiscono rapporti di locazione ultranovennale
- si conferiscono immobili per una durata ultranovennale in società, associazioni ecc..
- divisioni (art. 2646)
- accettazioni di eredità (art. 2648)
Per la circolazione dei beni mobili registrati è previsto un sistema analogo alla trascrizione. I registri sono organizzati su base reale (in base al numero di targa) e non in base personale come per i registri degli immobili.
Per alcuni territori annessi all’Italia dopo la prima guerra mondiale (Bolzano, Trento, Gorizia e Trieste) vige il sistema tavolare, una forma di pubblicità costitutiva che prevede l’iscrizione in registri a base reale. E’ un sistema introdotto dall’impero Austriaco.
Il principio dispositivo dice che spetta alle parti interessate di promuovere la difesa dei propri diritti. Nel processo civile dove siano coinvolti interessi particolari non è il giudice a dover ricercare le prove dei fatti rilevanti per la causa; è interesse di ciascuna parte dimostrare l’esistenza dei fatti che fondano le sue ragioni.
Quando sono in gioco interessi della generalità tende a prevalere il processo inquisitorio: il giudice deve cercare la verità e il compito delle parti può essere quello di suggerire o di offrire prove (ad esempio il procedimento per l’interdizione)
Onere della prova e inversione
La regola sull’onere della prova (art 2697) dice che chi vuol far valere un diritto in giudizio, ha l’onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.
Per facilitare la tutela di un interesse si può verificare l’inversione dell’onere della prova: ad esempio il conducente di un auto che abbia causa danni a tenuto a risarcire il danno se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo (art. 2054)
Non si arriverà mai a dimostrare la certezza assoluta di un fatto, ma è sufficiente ridurre l’incertezza a margini di poco rilievo per provare un fatto.
Tipi di prove legali
I mezzi di prova si dividono in due categorie:
- prove documentali: se la funzione di prova è affidata ad un mezzo materiale che serve da documento di un fatto o di un atto. Sono dette anche precostituite perché ne è possibile la predisposizione ai fini di una futura necessità. Per documento si intende un pezzo di carta, una fotografia, un cd, una tela (ammessi quindi anche documenti magnetici ed elettronici)
- prove semplici: prove non precostituite che possono formarsi in corso di causa come la testimonianza, il giuramento, la confessione, l’ispezione, la perizia e diciamo anche la presunzione semplice (quell’argomentazione con cui il giudice trae la convinzione da fatti accertati della sussistenza di altri fatti non direttamente verificabili)
Valore delle prove documentali
Il giudice può dare alle prove il valore che ritiene più giusto (scrittura privata e testimonianza), ma non nel caso delle prove legali le quali non possono essere valutate liberamente. E’ il caso dell’atto pubblico, della confessione e del giuramento, della scrittura privata autenticata.
L’atto pubblico è il documento redatto da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuire all’atto pubblica fede (art. 2699). Ne sono esempi il rogito notarile o il verbale di una commissione elettorale. L’atto pubblico è piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700)
La scrittura privata è un semplice documento scritto, sottoscritto dalle parti. L’art. 2702 dice che la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione. Il motivo di questa regola è dato dal fatto che la sottoscrizione (firma) è imitabile.
Il telegramma viene trasmesso a distanza e quindi non è sottoscritto; vale però come una scrittura privata se l’originale (il modulo) è stato sottoscritto (art. 2705,2706)
Anche i libri contabili degli esercizi commerciali sono prive di sottoscrizione.
La scrittura privata autenticata consiste in un documento redatto dalle parti e sottoscritto davanti ad un pubblico ufficiale il quale attesta che la firma è autentica. Il documento assume quindi valore legale poiché è certa l’identità del sottoscrittore e la data di sottoscrizione. La scrittura non autenticata ma sottoposta a verificazione assume lo stesso valore di prova legale.
Il documento sottoscritto con firma digitale ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata autenticata (art. 10 comma 3) Ha la stessa funzione dell’antico sigillo, poiché è sufficiente possedere la chiave elettronica per apporre la firma digitale.
Prova testimoniale e confessione
Consiste nelle dichiarazioni rese al giudice durante l’interrogatorio del testimone sui fatti di cui egli abbia avuto diretta conoscenza. Il problema della prova per testimoni è la sua ammissibilità (art. 2721 e ss.) infatti il legislatore non la vede di buon occhio, data la sua deformabilità.
La prova per testimoni è comunque sempre ammessa per i contratti di vendita internazionale di merci e in quei casi dove c’è un principio di prova (ad esempio la ricevuta di un pagamento che fa menzione di un contratto del quale manca la prova scritta)
Per la transazione (art. 1967) e l’assicurazione (art 1888) non sono ammesse prove per testimoni, ma sono richieste prove per iscritto.
La prova testimoniale non è mai prova legale: il giudice ne apprezza liberamente l’attendibilità.
La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità dei fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte (art. 2730). Secondo l’art 2733 la confessione resa in giudizio è prova legale dei fatti dichiarati, se verte su fatti relativi a diritti disponibili. L’art 2734 contempla i casi in cui può venire a mancare l’efficacia della prova legale: se una parte confessa un fatto che gli è sfavorevole, ma al contempo aggiunge altri fatti che tolgono efficacia al primo, la confessione continua a far piena prova a meno che l’altra parte non contesti la verità. In questo caso la prova legale viene meno su tutta la confessione.
Giuramento e presunzione
Il giuramento è l’ultima spiaggia delle prove. Se una parte non dispone di prove sufficienti può chiedere all’altra di giurare la loro posizione. E’ il giuramento decisorio (art. 2736) poiché se l’altra parte giura, vince. Se si rifiuta di giurare perde. Il giuramento è prova legale.
La presunzione è ammessa solo nei casi in cui è ammessa la prova testimoniale (Art. 2729 comma 2)
Si parla di presunzione semplice se si valutano i risultati delle prove certe per trarre delle conclusioni su altri fatti che non sono certi, ma solo presunti. E’ bene rispettare il criterio della prudenza, poiché il giudice deve ammettere solo presunzioni fondate su circostanze gravi, precise e concordanti.
La presunzione è legale se è la legge stessa a prevedere che un fatto si debba considerare per accaduto senza necessità di prova. Abbiamo due tipi di presunzione legale:
- presunzione assoluta: se non ammette prova in contrario (valutando i giorni, la nascita di un figlio durante il matrimonio non ammette prove in contrario)
- presunzione relativa: se è ammessa prova in contrario; si risolve con l’inversione dell’onere della prova (si presume che il padre sia il marito madre, si può però provare il contrario)
Atti dello stato civile
Gli atti dello stato civile, di nascita, di matrimonio e di morte, devono essere registrati nei registri dello stato civile. Ciascuno di essi dà prova legale dei fatti documentati.
L’atto dello stato civile funziona come un titolo dello stato cioè come un elemento necessario per far valere la condizione che l’atto stesso attesta (soggetto, figlio, coniuge).
L’altra funzione di questi atti è quella di pubblicità.
Prescrizione e decadenza
Secondo l’art 2934 ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
La prescrizione non opera su tutti i diritti. L’art. 2934 esclude dalla prscrizione:
- diritti indisponibili come i diritti di carattere personale e personalissimi e alcuni diritti patrimoniali come il mantenimento
- altri diritti come quello di far valere la nullità del contratto (art 1422) o il diritto di proprietà (anche se in realtà non ci sono leggi che dichiarano imprescrittibile questo diritto)
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (2935). L’art 2942 contempla la sospensione del periodo di prescrizione nel caso in cui il titolare sia impedito ad esercitare il diritto (militari in guerra e incapaci legali privi di rappresentante).
La prescrizione si interrompe quando cessa il periodo di inerzia del titolare (art. 2943) e il periodo di prescrizione riparte da zero. Il termine ordinario di prescrizione dei diritti è di dieci anni (2946)
Gli art 2947 e ss. Prevedono una serie di prescrizioni brevi in cui il termine è ridotto:
- risarcimento derivante da fatto illecito, 5 anni
- risarcimento danni derivanti da circolazione di veicoli, 2 anni
- crediti per prestazioni periodiche (interessi), 5 anni
- diritti derivanti da contratto di trasporto e assicurazione, 1 anno
Nella decadenza, a differenza della prescrizione, l’esigenza di certezza è assoluta: il diritto deve essere esercitato entro un breve termine altrimenti è inevitabile la decadenza. Non hanno rilievo nemmeno gli impedimenti soggettivi che nella prescrizione giustificano l’inerzia.
Azione e interesse in giudizio
Il nostro ordinamento prevede la possibilità di far valere in giudizio il proprio diritto, cioè di proporre al giudice una domanda che egli debba prendere in considerazione, tramite un giudizio che si concluda con una sentenza che dia torto o ragione a chi l’ha avviato: questa è l’azione. Il potere di agire in giudizio. L’art 100 cod. prod. Civ. dispone che per proporre una domanda in giudizio è necessario avervi interesse.
L’azione non è uno strumento di tutela dei soli diritti. Ci sono situazioni in cui è attribuito un potere di iniziativa ad un soggetto anche se non è titolare di un diritto specifico, ma che vanta interessi qualificati, come nel caso dell’azione di interdizione o inabilitazione, l’azione per promuovere la decadenza della potestà dei genitori (110), le opposizioni al matrimonio (117).
Ci sono casi in cui la legge prevede l’azione da parte di chiunque vi abbia interesse:
- nullità del contratto (1421)
- simulazione del contratto
- annullamento delle disposizioni testamentarie (624)
Si parla di interessi diffusi l’azione è volta alla tutela di interessi che fanno capo alla generalità o a collettività che non si identifichino come soggetti di diritto.
L’art. 1469 sexies, in materia di contratti del consumatore, prevede che le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti possano agire in giudizio contro il professionista che fa uso nei contratti di clausole vessatorie (azione inibitoria)
La legge 30 luglio 1998, n.281 attribuisce alle associazioni dei consumatori e degli utenti un generale potere d’iniziativa giudiziale per la tutela di interessi di categoria. Le associazioni hanno il potere di chiedere al giudice di inibire atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a tiratura nazionale nel caso in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o ad eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
Il giudizio civile ha due protagonisti: l’attore, che esercita l’azione, e il convenuto, che si difende negando la pretesa dell’attore ovvero sollevando eccezioni. Per esempio ad una richiesta di rimborso di un prestito io posso eccepire l’avvenuto pagamento, cioè opporre il fatto che io ho già pagato.
Diritti inviolabili e personalità
L’art. 2 della costituzione contiene il fondamento di tutti i rapporti tra la persona, i gruppi sociali e lo Stato: la repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità….
Si stabilisce una correlazione tra il valore della personalità individuale e la gamma dei diritti inviolabili dell’uomo. I diritti inviolabili sono garantiti non solo guardando all’uomo come singolo ma anche nelle formazioni sociali come la famiglia, le associazioni ecc…
L’art 2 della costituzione è perciò la base normativa di un’ampia gamma di diritti che hanno in comune la funzione di garantire lo svolgimento della personalità: i diritti della personalità.
Diritto alla vita e salute
Il diritto alla vita è talmente ovvio che non viene nemmeno menzionato nella nostra costituzione. Nella legge ordinaria il bene della vita è protetto da norme penali che sanzionano i delitti contro la vita e l’incolumità individuale (575 e ss).
La lesione all’integrità fisica è considerata danno ingiusto e fondamento di responsabilità civile (2043). L’art 5 vieta gli atti di disposizione del proprio corpo se ne consegue una diminuzione permanente dell’integrità o che siano altresì contrari alla legge (sperimentazioni mediche, schiavitù, offesa al pudore).
Il diritto alla salute è protetto da norme di carattere pubblicistico che riguardano la sanità pubblica, l’igiene e l’ambiente.
Autodeterminazione e libertà fondamentali
Un esempio di autodeterminazione è la libertà sessuale (non riconosciuta però sotto i 14 anni) oppure la possibilità che il paziente rifiuti le cure mediche. Le basi di questo principio sono ancora l’art 2 e 13 della costituzione che garantiscono l’inviolabilità della libertà personale.
Per prelievi e trapianti di organi e tessuti da cadavere la legge 1 aprile 1999, n.91 disciplina che ogni cittadino è tenuto a dichiarare la propria volontà in ordine di donazione dopo il decesso. In caso di mancata dichiarazione vale il silenzio-assenso.
L’autodeterminazione si articola anche nelle libertà fondamentali: libertà personale, libertà di circolazione, di riunione, di associazione, di fede religiosa, di manifestazione del pensiero (artt 13-21 cost)
Dignità e integrità morale
La dignità della persona è un diritto ampio che impone sotto diversi aspetti comportamenti di rispetto della persona. Ne sono esempi il rispetto dei soggetti vulnerabili come i malati in ospedale, i detenuti in carcere, i militari nelle caserme ecc… Ma si parla anche del rispetto dell’autonomia, dell’intimità, del pudore, dell’onore ecc…
L’integrità morale è un bene oggetto di tutela penale nei casi di ingiuria e diffamazione, considerati delitti contro l’onore.
Tutela della vita privata
La tutela della vita privata e delle riservatezza consiste nella difesa dell’intimità e al controllo delle informazioni che riguardano la nostra persona.
Per il primo punto di vista prevale lo strumento di tutela del divieto o dell’inibitoria; per le informazioni il discorso è più complesso.
Trattamento dei dati personali
La convenzione di Strasburgo del 1981, ratificata poi nel 1989, ebbe effettiva attuazione con la legge 31 dicembre 1996, n.675 intitolata Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ecco che al garante (art 30) è affidata l’applicazione della legge. Per trattamento si intende ogni operazione che può essere fatta sulle banche dati; dati personali è inteso come qualsiasi informazione relativa a persona fisica, giuridica, ente o associazione. All’interno dei dati personali si delimita il cerchio più delicato dei dati sensibili (art 22) che riguarda informazioni concernenti l’origine razziale, adesione a partiti, convinzioni religiose, stato di salute, vita sessuale ecc…
Il trattamento dei dati viene autorizzato solo con il consenso scritto dell’interessato, salvo che si tratti di dati anonimi a fini statistici o che risultino da pubblici registri.
Infine colui che cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali deve risarcire il danno stesso (2050) – responsabilità civile –
Domande da interrogazione
- Qual è lo scopo del sistema di pubblicità dei fatti e atti giuridici?
- Quali sono le categorie di strumenti di pubblicità e le loro conseguenze giuridiche?
- Come funziona la trascrizione nel contesto della pubblicità immobiliare?
- Qual è il principio dispositivo e come si applica nel processo civile?
- Quali sono i diritti inviolabili della persona secondo l'articolo 2 della Costituzione?
Lo scopo del sistema di pubblicità dei fatti e atti giuridici è di permettere la conoscibilità legale degli atti e delle condizioni delle persone coinvolte, facilitando la circolazione semplice e veloce dei beni.
Gli strumenti di pubblicità si dividono in tre categorie: pubblicità-notizia, che assicura la conoscibilità legale senza influire sull'efficacia dell'atto; pubblicità dichiarativa, che condiziona l'efficacia dell'atto rendendolo opponibile a terzi; e pubblicità costitutiva, dove l'atto produce effetti solo quando reso pubblico.
La trascrizione consiste nel riportare il contenuto essenziale dell'atto in registri appositi, rendendolo legalmente conoscibile e opponibile a terzi. Non assegna la proprietà, ma risolve conflitti tra soggetti, basandosi sulla continuità delle trascrizioni.
Il principio dispositivo stabilisce che spetta alle parti interessate promuovere la difesa dei propri diritti, con l'onere di provare i fatti che fondano le loro ragioni, mentre il giudice cerca la verità solo in processi che coinvolgono interessi generali.
L'articolo 2 della Costituzione garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, stabilendo una correlazione tra il valore della personalità individuale e la gamma dei diritti inviolabili, come il diritto alla vita, all'integrità fisica e alla salute.