Dammacco
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Concetti Chiave

  • La tutela della servitù è una forma di protezione dei diritti reali, simile all'usufrutto, e si basa sul riconoscimento giudiziale dell'esistenza e dell'esercizio del diritto.
  • Il proprietario del fondo dominante è colui che può attivare l'azione legale per far riconoscere la servitù e rimuovere ostacoli o turbative che ne impediscono l'esercizio.
  • La legittimazione attiva per azioni di danno spetta a chi ha subito effettivamente il danno, mentre la responsabilità passiva ricade su chi ha causato il pregiudizio.
  • L'azione confessoria servitutis si prescrive in 20 anni, mentre l'azione per il risarcimento dei danni si prescrive in 5 anni.
  • La servitù è un rapporto giuridico reale tra due fondi, che disciplina le utilità detraibili e le modalità d'esercizio, regolando i rapporti tra proprietari dei fondi.
Tutela della servitu’

Come per l’usufrutto, la tutela dei diritti reali si chiama anch’essa tutela reale poiché è in rem (1). - Delle azioni a difesa delle servitù - Art. 1079 - Accertamento della servitù e altri provvedimenti di tutela -Il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative . Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni.
ES.: Il titolare di un fondo deve passare con un camion per prendere le clementine, tuttavia, trova un ingombro che gli impedisce il passaggio.

Allora, ricorre al giudice per accertare che è titolare oltre delle utilità detraibili dal diritto di proprietà del suo fondo, anche di un altro diritto, quello di servitù. I diritti reali hanno il carattere dell’immediatezza (relazione con il bene), dell’assolutezza, e dell’esclusività.Il titolare della servitù chi deve citare? Come scrisse Domenico Barbero, ordinario di diritto civile, ne Il sistema del diritto privato il proprietario del fondo servente: La legittimazione attiva è solo del proprietario del fondo dominante e di nessun altro, mentre la legittimazione passiva è solo del proprietario del fondo servente e di nessun altro. ES.: Lunedì il tizio si è accorto dell’ingombro e non poteva passare. Martedì è andato dal giudice, Mercoledì ha discusso la causa, Giovedì è uscita la sentenza,Venerdì ha rimosso l’ingombro. Sabato pensa che il diritto adesso è tale com’era, ma ha subito un danno per non esser potuto passare dalla strada. Così chiede anche il risarcimento dei danni. Chi è il legittimato attivo, il proprietario del fondo dominante? E se c’è usufruttuario nel fondo dominante? Il proprietario è il legittimato attivo dell’azione per far riconoscere la servitù, ma chi ha subito pregiudizio? E se invece del diritto reale dell’usufruttuario ci fosse l’affittuario? Il pregiudizio allora è di chi coltiva, perciò la legittimazione attiva e passiva nell’azione reale confessoria o negatoria servitutis è del proprietario del fondo dominante, mentre la legittimazione attiva e passiva dell’azione dei danni per l’ostacolo frapposto nell’esercizio del diritto è di quello che effettivamente ha patito il danno e chi effettivamente l’ha causato, cioè nei confronti dei quali è imputabile la responsabilità dell’illecito. Quindi, il legittimato passivo dell’azione dei danni è colui al quale è imputabile il danno, l’azione dei danni, perciò, non centra nulla con la tutela dei diritti reali, ma con il pregiudizio recati e gli illeciti connessi.Diversa la prescrizione = L’azione confessoria servitutis si prescrive in 20 anni, quella del risarcimento del danno in 5.Diversa la prova = nel caso della confessoria servituits occorre provare l’esistenza della servitù e gli ostacoli frapposti all’esercizio del diritto. Nel caso dell’azione dei danni occorre provare secondo Il libro IV delle Obbligazioni, titolo IX Dei fatti illeciti, art. 2043 -Risarcimento per fatto illecito - Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (Cod. Pen. 185). Di conseguenza consè la servitù?: La servitù è il rapporto giuridico reale che ha per oggetto un bene, cioè le utilità detraibili di un fondo a vantaggio di un altro fondo; questo è l’oggetto che ha per contenuto le modalità d’esercizio. La legge disciplina l’oggetto (utilità), le modalità d’esercizio (contenuto) e la titolarità (come si acquista e nasce la servitù) per regolare i rapporti tra il proprietario del fondo dominante e quello servente.

(1)tutela in rem = Si dice che il titolare dei diritti patrimoniali reali soddisfi da se i propri interessi, differentemente dal creditore, quindi dopo la sentenza egli potrà rimuovere l’ingombro. Tale tutela, dunque, assicura la realizzazione dell’interresse giuridicamente protetto che avviene mediante un’attività dello stesso titolare del diritto.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la natura della tutela dei diritti reali come la servitù?
  2. La tutela dei diritti reali, come la servitù, è definita tutela reale o in rem, poiché riguarda direttamente il bene e permette al titolare di soddisfare i propri interessi autonomamente.

  3. Chi può agire per il riconoscimento della servitù in caso di contestazione?
  4. Il titolare della servitù, ovvero il proprietario del fondo dominante, può agire in giudizio per far riconoscere l'esistenza della servitù contro chi ne contesta l'esercizio.

  5. Quali sono le differenze tra l'azione confessoria servitutis e l'azione per il risarcimento dei danni?
  6. L'azione confessoria servitutis si prescrive in 20 anni e richiede la prova dell'esistenza della servitù e degli ostacoli all'esercizio del diritto, mentre l'azione per il risarcimento dei danni si prescrive in 5 anni e richiede la prova del danno ingiusto causato.

  7. Chi è il legittimato passivo nell'azione per il risarcimento dei danni?
  8. Il legittimato passivo nell'azione per il risarcimento dei danni è colui al quale è imputabile il danno, ovvero chi ha effettivamente causato il pregiudizio.

  9. Come si definisce la servitù nel contesto giuridico?
  10. La servitù è un rapporto giuridico reale che ha per oggetto le utilità detraibili di un fondo a vantaggio di un altro fondo, regolando i rapporti tra il proprietario del fondo dominante e quello servente.

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