Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'articolo 32 della Costituzione italiana garantisce il diritto alla salute, assicurando cure gratuite agli indigenti, rendendolo un diritto fondamentale e universale.
  • Il concetto di danno biologico è stato sviluppato dalla Corte di Cassazione e si verifica quando un danno ingiusto compromette l'integrità fisica di una persona.
  • Il diritto alla salute è personale e discrezionale, poiché nessuno può essere obbligato a trattamenti sanitari senza consenso esplicito, secondo l'articolo 32.
  • In situazioni di emergenza sanitaria, come la pandemia da Coronavirus, la discrezionalità nelle cure può essere limitata per proteggere la salute pubblica.
  • La tutela della salute è vista come un "diritto che costa", con lo Stato responsabile di fornire le risorse economiche necessarie per garantire la salute dei cittadini.

Tutela fondamentale e discrezionale della salute

L’articolo 32 della Costituzione italiana afferma che la Repubblica tutela la salute, garantendo cure gratuite agli indigenti. In questo modo, il diritto alla salute diviene fondamentale e universalmente garantito.
Al termine della Seconda guerra mondiale, uno degli obiettivi più importanti fra quelli perseguiti dall’Assemblea costituente ha riguardato proprio l’introduzione di una tutela di stampo universale sotto il profilo della garanzia del diritto alla salute.
Sulla base dell’articolo 32 della Costituzione è stato elaborato dalla Corte di Cassazione il concetto di danno biologico: esso sussiste qualora, a causa di un danno ingiusto arrecato da un soggetto terzo, l’integrità fisica sia concretamente compromessa.
Il diritto alla salute è strettamente connesso con la discrezionalità delle cure: l’articolo 32, infatti, sancisce che «nessuno può essere costretto a subire trattamenti sanitari senza il proprio esplicito consenso».

Oltre ad essere fondamentale, dunque, il diritto alla salute è personale e discrezionale.
In determinati contesti, tuttavia, la discrezionalità può venir meno qualora le condizioni di salute del singolo possano compromettere la collettività: nell’ambito dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione della pandemia da Coronavirus, ad esempio, il rifiuto di un cittadini di sottoporsi alle adeguate misure di contenimento e risoluzione della malattia potrebbe effettivamente e seriamente discriminare la salute dell’intera comunità.
Il diritto alla salute si configura come «libertà attraverso lo stato», cioè come diritto preventivo: ciò vuol dire che ogni cittadino può esigere che lo stato si faccia carico della tutela della propria salute, stanziando le relative e necessarie risorse economiche. La tutela della salute, quindi, si configura come «diritto che costa».

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