Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La tutela ripristinatoria attenuata si applica nei licenziamenti soggettivi ingiustificati quando il fatto contestato al lavoratore è inesistente o punibile con una sanzione conservativa.
  • Nei licenziamenti oggettivi, la tutela ripristinatoria attenuata è applicabile solo se il fatto contestato non sussiste, altrimenti si ricorre alla tutela economica.
  • La tutela ripristinatoria è riservata a casi di grave abuso di licenziamento, mentre negli altri casi si offre una compensazione economica al lavoratore.
  • La tutela ripristinatoria attenuata prevede la reintegrazione lavorativa e un risarcimento minimo di cinque mensilità, considerando anche il potenziale guadagno durante l'estromissione.
  • La tutela economica comporta un indennizzo tra 12 e 24 mensilità, determinato in base all'anzianità di servizio, al numero di dipendenti e al comportamento delle parti.

Efficacia della tutela ripristinatoria attenuata e della tutela economica

Nei licenziamenti soggettivi ingiustificati, la tutela ripristinatoria attenuata è efficace:
- quando risulta l’iinsussistenza del fatto contestato al lavoratore;
- se il fatto contestato rientra tra le condotte punibili dal datore con una sanzione conservativa.
In tutte le altre ipotesi di licenziamento soggettivo ingiustificato si applica la tutela economica.
Per quanto riguarda i licenziamenti oggettivi, invece, il giudice deve applicare la tutela ripristinatoria attenuata quando il fatto contestato non sussiste; nelle altre ipotesi vale la tutela economica.

Affinché possa applicarsi la tutela ripristinatoria attenuata è necessario che l'insussistenza del fatto risulti con nettezza dagli elementi probatori.
In sintesi, la tutela ripristinatoria è riservata alle ipotesi di grave abuso del potere di licenziamento, mentre negli altri casi si riconosce al lavoratore una compensazione economica che non mette in dubbio la validità e l’efficacia del licenziamento.

La tutela ripristinatoria attenuata è analoga a quella piena sotto il profilo della reintegrazione lavorativa. Da essa differisce invece per quanto riguarda i diritti risarcitori esperibili dal lavoratore. Anche in questo caso egli ha diritto a un risarcimento pari ad almeno cinque mensilità e alla corresponsione delle retribuzioni non percepite a causa del licenziamento illegittimo; dal risarcimento, però, non viene detratto solo ciò che il lavoratore ha eventualmente guadagnato grazie ad altre attività lavorative (aliunde perceptum), ma anche quanto egli avrebbe potuto guadagnare nel periodo di estromissione se si fosse dedicato alla ricerca di un nuovo impiego (aliunde percipiendum).
Nella tutela economica, invece, il giudice dichiara la risoluzione del rapporto di lavoro ur rilevando l’illegittimità del licenziamento: egli condanna il datore a corrispondere al lavoratore un indennizzo per il posto ingiustamente perduto (l’ammontare del risarcimento oscilla da un minimo di 12 a un massimo di 24 mensilità). Per definire il valore esatto, il giudice deve tener conto dell'anzianità di servizio, del numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro e del comportamento tenuto dalle due parti.

Domande da interrogazione

  1. Quando si applica la tutela ripristinatoria attenuata nei licenziamenti soggettivi ingiustificati?
  2. La tutela ripristinatoria attenuata si applica quando risulta l'insussistenza del fatto contestato al lavoratore o se il fatto contestato rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa.

  3. Quali sono le differenze tra la tutela ripristinatoria attenuata e la tutela economica?
  4. La tutela ripristinatoria attenuata prevede la reintegrazione lavorativa e un risarcimento di almeno cinque mensilità, mentre la tutela economica comporta la risoluzione del rapporto di lavoro e un indennizzo tra 12 e 24 mensilità, basato su vari fattori come l'anzianità di servizio.

  5. In quali casi il giudice applica la tutela economica nei licenziamenti oggettivi?
  6. Nei licenziamenti oggettivi, la tutela economica si applica quando il fatto contestato sussiste, mentre la tutela ripristinatoria attenuata si applica solo se l'insussistenza del fatto risulta chiaramente dagli elementi probatori.

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