Concetti Chiave
- Negli anni Settanta, la giurisprudenza ha riconosciuto la tutela della salute come un diritto primario e assoluto, con possibilità di risarcimento per danni subiti.
- È stato affermato il diritto al risarcimento del danno biologico, relativo alle lesioni fisiche e psichiche, non necessariamente valutabile in termini patrimoniali.
- Il diritto alla salute include la protezione contro la pubblica autorità e può portare a provvedimenti d'urgenza per salvaguardarlo.
- L'istituzione del servizio sanitario nazionale nel 1978 ha esteso la tutela della salute a tutta la popolazione, garantendo un sistema sanitario universale.
- Il diritto alle prestazioni sanitarie deve essere bilanciato con le esigenze finanziarie pubbliche, giustificando l'introduzione di ticket basati sul reddito.
Evoluzione della tutela della salute
Inizialmente considerato solo come norma programmatica che prefissava un obiettivo al legislatore, a partire dagli anni Settanta la giurisprudenza ordinaria e costituzionale, riconoscendo la precettività dell’art. 32, affermò che la tutela della salute rappresenta un diritto primario e assoluto della persona dalla cui lesione scaturisce il diritto al risarcimento di eventuali danni (v. cass. civ., sez. un., 21 marzo 1973, n. 796, poi ripresa dalla sent. 88/1979). È stata quindi affermata anche la risarcibilità del danno biologico (il danno non valutabile rispetto al patrimonio del danneggiato, vale a dire la lesione alla salute fisica e psichica dell’attore: v. sent, 184/1986). Il diritto alla salute nella sua accezione di diritto a un ambiente salubre deve essere tutelato anche contro la pubblica autorità (v. cass. civ., sez. un., 6 ottobre 1979, n. 5172). Sotto questo aspetto le esigenze di salvaguardia della salute hanno portato, in casi sempre più numerosi, all’adozione di provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c., inclusi provvedimenti inibitori nei confronti delle pubbliche amministrazioni (v. cass. civ., sez. un., 20 febbraio 1992, n. 2092).
Legislazione e servizio sanitario nazionale
Il legislatore, per parte sua, dopo aver esteso la tutela della salute dei lavoratori anche in via preventiva con un’apposita norma contenuta nello statuto dei lavoratori (art. 9 l. 300/1970), ha dato attuazione piena al diritto alla salute con l’istituzione del servizio sanitario nazionale (l. 23 dicembre 1978, n. 833). Oltrepassando la stessa lettera del primo comma dell’art. 32 (che circoscrive la gratuità delle cure ai soli indigenti), ha proclamato la necessità di garantire il mantenimento e il recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione «senza distinzione di condizioni individuali o sociali», e costruito così un servizio di tipo universale. Resta fermo, tuttavia, che il diritto alle prestazioni sanitarie, come gli altri diritti sociali, deve essere sottoposto a bilanciamento, cioè deve essere compatibile con le esigenze di equilibrio della finanza pubblica (v. sentt. 304/1994 e 309/1999). Ciò legittima, per esempio, la previsione, in base al reddito, dei ticket a carico dell’assistito per visite specialistiche o prescrizioni farmaceutiche (v. sentt. 203/2008 e 187/2012).
Domande da interrogazione
- Qual è stato il ruolo della giurisprudenza negli anni Settanta riguardo al diritto alla salute?
- Come è stato attuato il diritto alla salute dal legislatore italiano?
- In che modo il diritto alla salute è bilanciato con le esigenze di finanza pubblica?
Negli anni Settanta, la giurisprudenza ordinaria e costituzionale ha riconosciuto la precettività dell'art. 32, affermando che la tutela della salute è un diritto primario e assoluto, da cui deriva il diritto al risarcimento per eventuali danni.
Il legislatore ha attuato il diritto alla salute istituendo il servizio sanitario nazionale nel 1978, garantendo il mantenimento e il recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali.
Il diritto alle prestazioni sanitarie deve essere compatibile con l'equilibrio della finanza pubblica, il che legittima, ad esempio, la previsione di ticket a carico dell'assistito in base al reddito per visite specialistiche o prescrizioni farmaceutiche.