Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • I tributi sono prelievi coattivi basati sull'autorità statale per finanziare le spese pubbliche e dipendono da un presupposto economico fattuale.
  • Prezzi e sanzioni rientrano nelle entrate extra tributarie, con le sanzioni miranti a rispondere a violazioni normative, non solo a finanziare il bilancio statale.
  • L'articolo 23 della Costituzione italiana stabilisce che solo la legge può imporre prestazioni patrimoniali, garantendo una riserva di legge assoluta per i tributi.
  • I tributi possono essere utilizzati per orientare comportamenti dei cittadini, simili a sanzioni quando disincentivano azioni specifiche.
  • La differenza principale tra tributo, prezzo e sanzione risiede nella loro finalità: potere d'acquisto, contribuzione perequativa e conseguenza di violazioni.

Tributi, prezzi e sanzioni

Fra le entrate correnti (tributarie ed extra tributarie) è necessario realizzare una differenziazione: tributi, prezzi e sanzioni.
Il tributo rientra nel primo titolo (entrate tributarie); prezzi e sanzioni sono invece annoverate nella seconda voce (entrate extra tributarie).
Si definiscono tributi tutti i prelievi coattivi, cioè fondati sulla potestà autoritativa dello Stato, versati dai contribuenti a prescindere dal loro consenso.

I suddetti tributi sono necessari per pagare le spese pubbliche, ossia le funzioni erogate dalle pubbliche amministrazioni. Inoltre, il tributo si collega invariabilmente all’esistenza di un presupposto economico fattuale. Questi tre elementi, autoritatività, coattività e destinazione economica, distinguono le entrate tributarie da quelle extra tributarie.

L’imposizione tributaria è strettamente connessa a quanto disposto dall'articolo 23 della Costituzione italiana, il quale stabilisce che «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non dalla legge». La riserva di legge assoluta prevista da tale disposizione definisce quali fonti possono imporre il pagamento dei tributi.
Per ciò che attiene alle entrate extra tributarie, esse riguardano prezzi e sanzioni. Le ultime, in particolare, non hanno come obiettivo principale il finanziamento del bilancio statale, bensì la rispondenza alla mancata violazione di un precetto amministrativo o penale. Sia tributi che sanzioni, dunque, sono coattivi, ma solo i primi rispondono all’obiettivo primario di finanziamento.
Il tributo può essere utilizzato come mezzo per orientare i comportamenti dei cittadini; possono essere imposti tributi, ad esempio, per disincentivare determinati comportamenti, anche se in tal caso il tributo sarebbe molto più simile a una sanzione.
La differenza più significativa fra tributo, prezzo e sanzione risiede dunque nella finalità cui questi tre elementi sono chiamati ad adempiere: il primo rappresenta il potere d’acquisto e il relativo valore; il secondo attiene alla contribuzione perequativa imposta dalla fiscalità pubblica; il terzo costituisce la conseguenza diretta di ogni violazione dei precetti legislativi e amministrativi.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la differenza principale tra tributi, prezzi e sanzioni?
  2. La differenza principale risiede nella finalità: i tributi finanziano le spese pubbliche, i prezzi sono entrate extra tributarie e le sanzioni rispondono alla violazione di precetti amministrativi o penali.

  3. Come si definiscono i tributi secondo il testo?
  4. I tributi sono prelievi coattivi basati sull'autorità dello Stato, necessari per pagare le spese pubbliche e collegati a un presupposto economico fattuale.

  5. Qual è il legame tra l'imposizione tributaria e la Costituzione italiana?
  6. L'imposizione tributaria è legata all'articolo 23 della Costituzione italiana, che stabilisce che nessuna prestazione può essere imposta se non dalla legge, definendo le fonti per il pagamento dei tributi.

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