Concetti Chiave

  • L'associazione riconosciuta si forma attraverso un contratto associativo in forma di atto pubblico, necessario per il riconoscimento legale, ma non essenziale per l'esistenza dell'associazione.
  • L'atto costitutivo esprime la volontà di creare l'ente e definisce i suoi elementi principali, mentre lo statuto regola il funzionamento futuro dell'associazione.
  • Lo scopo dell'associazione deve essere non lucrativo, garantendo la coesione tra i membri e distinguendola dalle società.
  • Nonostante il carattere non lucrativo, l'associazione può svolgere attività economica per perseguire il proprio scopo, a condizione che i proventi non siano distribuiti tra gli associati.
  • Se l'associazione svolge attività economica in modo esclusivo, può assumere un carattere imprenditoriale e sarà soggetta alle normative commerciali e al fallimento.

Indice

  1. Nascita e riconoscimento dell'associazione
  2. Atto costitutivo e statuto
  3. Scopo e attività economica dell'associazione

Nascita e riconoscimento dell'associazione

L’associazione riconosciuta nasce mediante un contratto, il contratto associativo che ai sensi dell’Art 14, deve rivestire la forma dell’atto pubblico. La forma dell’atto pubblico risulta propedeutica esclusivamente in vista del successivo riconoscimento: ecco perché si tende a ritenere che l’associazione esista comunque, a prescindere dall’adozione dell’atto pubblico. Il contratto associativo è una tipica ipotesi di contratto plurilaterale ed è caratterizzato da una struttura aperta, nel senso che ad esso possono prestare adesione, in un momento successivo al suo perfezionamento, altri contraenti.

Atto costitutivo e statuto

Tuttavia si distingue l’atto costitutivo, che racchiude la volontà dei contraenti di dare vita all’ente ed individua gli elementi principali caratterizzanti dell’ente medesimo (denominazione, scopo, patrimonio, sede), dallo statuto che contiene le norme destinate a regolare la vita futura ed il funzionamento dell’ente. Normalmente l’atto costitutivo e lo statuto sono racchiusi in due distinti documenti e lo statuto viene allegato all’atto costitutivo in quanto essi si integrano. (Art.16)

Scopo e attività economica dell'associazione

Quanto allo scopo, esso rappresenta l’elemento che giustifica l’aggregazione del gruppo di persone che danno vita all’ente, assicurandone la necessaria coesione. Lo scopo dell’associazione deve essere non lucrativo: caratteristica che vale a distinguere la figura dell’associazione da quella della società. Tuttavia l’essere lo scopo dell’associazione istituzionalmente di tipo non lucrativo, non esclude che l’associazione stessa possa svolgere attività economica proprio in vista del perseguimento dello scopo ideale che la caratterizza (un esempio può essere l’attività editoriale di un’associazione culturale o la vendita di biglietti da parte di un’associazione sportiva). L’importante e che tale attività non si svolga in via esclusiva e che i proventi e gli utili percepiti dell’associazione siano destinati agli scopi dell’ente e non distribuiti tra gli associati. In tal caso l’associazione, assumendo carattere imprenditoriale, sarà assoggettato a tutte le norme che disciplinano l’impresa commerciale e, in particolare, esposta al fallimento.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la forma necessaria per la nascita di un'associazione riconosciuta?
  2. L'associazione riconosciuta nasce tramite un contratto associativo che deve rivestire la forma dell'atto pubblico, come indicato nell'Art. 14. Tuttavia, si ritiene che l'associazione esista anche senza l'adozione di tale atto.

  3. Qual è la differenza tra atto costitutivo e statuto di un'associazione?
  4. L'atto costitutivo esprime la volontà dei contraenti di creare l'ente e ne definisce gli elementi principali, mentre lo statuto contiene le norme per regolare la vita e il funzionamento dell'ente. Normalmente, sono documenti distinti ma integrati.

  5. È possibile per un'associazione svolgere attività economica?
  6. Sì, un'associazione può svolgere attività economica per perseguire il suo scopo non lucrativo, a patto che i proventi siano destinati agli scopi dell'ente e non distribuiti tra gli associati. Se l'attività diventa esclusiva, l'associazione può assumere carattere imprenditoriale e soggiacere alle norme commerciali.

Domande e risposte

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