Concetti Chiave
- L'associazione riconosciuta si costituisce tramite un contratto associativo, che deve essere un atto pubblico per ottenere il riconoscimento ufficiale.
- Il contratto associativo è un contratto plurilaterale aperto, permettendo l'adesione di nuovi membri anche dopo la sua costituzione iniziale.
- L'atto costitutivo definisce elementi fondamentali dell'associazione come denominazione, scopo, patrimonio e sede, mentre lo statuto regola il suo funzionamento futuro.
- Lo scopo dell'associazione deve essere non lucrativo, distinguendola così da una società, sebbene possa svolgere attività economica per raggiungere i suoi obiettivi.
- Le attività economiche dell'associazione non devono essere esclusive e i proventi devono essere reinvestiti per gli scopi dell'ente, altrimenti si applicano le norme commerciali.
L'associazione riconosciuta
L’associazione riconosciuta nasce mediante un contratto, il contratto associativo che ai sensi dell’Art 14, deve rivestire la forma dell’atto pubblico. La forma dell’atto pubblico risulta propedeutica esclusivamente in vista del successivo riconoscimento: ecco perché si tende a ritenere che l’associazione esista comunque, a prescindere dall’adozione dell’atto pubblico. Il contratto associativo è una tipica ipotesi di contratto plurilaterale ed è caratterizzato da una struttura aperta, nel senso che ad esso possono prestare adesione, in un momento successivo al suo perfezionamento, altri contraenti.
Tuttavia si distingue l’atto costitutivo, che racchiude la volontà dei contraenti di dare vita all’ente ed individua gli elementi principali caratterizzanti dell’ente medesimo (denominazione, scopo, patrimonio, sede), dallo statuto che contiene le norme destinate a regolare la vita futura ed il funzionamento dell’ente.
Normalmente l’atto costitutivo e lo statuto sono racchiusi in due distinti documenti e lo statuto viene allegato all’atto costitutivo in quanto essi si integrano. (Art.16)Quanto allo scopo, esso rappresenta l’elemento che giustifica l’aggregazione del gruppo di persone che danno vita all’ente, assicurandone la necessaria coesione. Lo scopo dell’associazione deve essere non lucrativo: caratteristica che vale a distinguere la figura dell’associazione da quella della società. Tuttavia l’essere lo scopo dell’associazione istituzionalmente di tipo non lucrativo, non esclude che l’associazione stessa possa svolgere attività economica proprio in vista del perseguimento dello scopo ideale che la caratterizza (un esempio può essere l’attività editoriale di un’associazione culturale o la vendita di biglietti da parte di un’associazione sportiva). L’importante e che tale attività non si svolga in via esclusiva e che i proventi e gli utili percepiti dell’associazione siano destinati agli scopi dell’ente e non distribuiti tra gli associati. In tal caso l’associazione, assumendo carattere imprenditoriale, sarà assoggettato a tutte le norme che disciplinano l’impresa commerciale e, in particolare, esposta al fallimento.