Concetti Chiave
- Il trasporto di carico totale o parziale riguarda il trasferimento di merci che occupano totalmente o parzialmente lo spazio della nave, influenzando il contratto.
- L'individuazione della nave non è considerata essenziale nel contratto, grazie a clausole che permettono la designazione posticipata della nave da parte del vettore.
- La portata della nave è un elemento essenziale del contratto, con il vettore responsabile di danni se la nave utilizzata differisce significativamente.
- Il vettore deve garantire la disponibilità della nave nel porto concordato e nei tempi stabiliti, con clausole contrattuali che prevedono penalità in caso di ritardi.
- La «regola del sottoparanco» stabilisce che l'imbarco e lo scarico delle merci devono avvenire lungo il fianco della nave, con costi e rischi a carico del vettore.
Il trasporto di carico
Il trasporto di carico totale o parziale attiene al trasferimento di merci che possono occupare totalmente o solo in parte gli spazi della nave. Per questo motivo, il mezzo adoperato assume una particolare rilevanza ai fini del rapporto contrattuale. La dottrina si è chiesta se l’individuazione della nave all’interno del contratto possa essere considerata un elemento essenziale dello stesso, condizionandone la validità. Tale ipotesi è stata esclusa sulla base di quanto stabilito dai formulari contrattuali: spesso, al loro interno viene inserita una clausola che consente al vettore di effettuare la designazione della nave, in un momento successivo alla conclusione del contratto. AL vettore è inoltre attribuita la prerogativa di sostituire la nave designata dal contratto.
Elementi essenziali del contratto
Un elemento essenziale del contratto è invece rappresentato dalla portata della nave, cioè dalle sue dimensioni. Il Codice della navigazione prevede che se il trasporto viene eseguito con una nave che ha una portata completamente diversa rispetto a quella indicata nel contratto, il vettore è tenuto al risarcimento dei danni.
Regole di imbarco e scarico
Al momento dell’inizio del viaggio, il vettore è tenuto a mettere a disposizione la nave nel luogo convenuto (cioè nel porto sicuro contrattualmente predeterminato) ed entro le teppistiche prefissate (in caso contrario i formulari contrattuali prevedono la clausola di cancello).
L’articolo 442 del Codice della navigazione detta una regola fondamentale denominata «regola del sottoparanco», secondo la quale le attività di imbarco e scarico delle merci Devon avvenire sotto il bordo della nave, cioè lungo il fianco della stessa. Le merci, dunque, vengono caricate sulla banchina. Tutte le spese e i rischi legati all’imbarco gravano sul vettore: secondo la regola del sottoparanco,