Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il trasporto marittimo di cose è regolato da varie fonti, tra cui il Codice della navigazione e la Convenzione internazionale di Bruxelles del 1924.
  • Il contratto di trasporto marittimo è stipulato tra un vettore e un caricatore, quest'ultimo simile al mittente nel trasporto terrestre.
  • Esistono due tipi di trasporto marittimo: trasporto di cose determinate e trasporto di carico totale o parziale.
  • Il trasporto di cose determinate riguarda merci specifiche e imballate, spesso eseguito con navi porta container in modalità di linea.
  • Il trasporto di carico totale o parziale si riferisce a merci non imballate, come materiali grezzi, ed è eseguito in modalità occasionale.

Indice

  1. Fonti del trasporto marittimo
  2. Tipologie di trasporto marittimo

Fonti del trasporto marittimo

Il trasporto marittimo di cose risulta disciplinato da diverse fonti:

- Codice della navigazione;

- formulari contrattuali;

- Convenzione internazionale di Bruxelles del 1924 (dedicata ai regimi di responsabilità del vettore marittimo di cose).

Il trasporto marittimo di cose si configura come contratto stipulato tra due parti, definite vettore e caricatore. Quest’ultima figura corrisponde al mittente nel trasporto terrestre di cose.

Tipologie di trasporto marittimo

Il Codice della navigazione distingue due tipologie di trasporto marittimo di cose:

- trasporto di cose determinate, che attiene al trasferimento di cose specifiche e ben individuati. In particolare, deve trattarsi di merci imballate e riposte all’interno di involucri (pacchi, che dal punto di vista giuridico sono definiti «colli») o, più spesso, all’interno di container. Generalmente quest’ultima forma di trasporto è realizzato mediante navi definite «porta container». Solitamente, questo contratto è stipulato tra un vettore e più caricatori ai quali i colli appartengono. Il trasporto di cose determinate è inoltre definito «trasporto di linea«, cioè eseguito con cadenza regolare;

- trasporto di carico totale o parziale, che ha ad oggetto il trasferimento di merci non imballate. Esse vengono pertanto caricate alla rinfusa. Tale forma di trasporto attiene soprattutto al trasferimento di materiali grezzi (carbone, olio, gas, cereali, ecc.), caricati sulla nave senza essere imballati o riposti all’interno di container. A tal proposito si parla di trasporto totale o parziale poiché le merci caricate sulla nave possono occupare tutti gli spazi all’interno della stiva (trasporto di carico totale) oppure soltanto parte di essi (trasporto di carico parziale). In questo caso, il contratto di trasporto è concluso tra il vettore e un solo caricatore; questa forma di trasporto, inoltre, non è di linea bensì occasionale.

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