Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il Codice della navigazione disciplina gli impedimenti alla riconsegna delle merci, come il rifiuto di ricevere il carico o l'irreperibilità del destinatario.
  • In caso di impedimento, il vettore deve chiedere istruzioni al caricatore, che può esercitare il diritto di contrordine.
  • Nel trasporto marittimo di linea, i termini di stallìa e contro-stallìa non esistono, seguendo invece le regole d’uso del porto.
  • Se non si può consegnare la merce, il vettore può depositare il carico presso un’impresa di sbarco.
  • La responsabilità per danni al container può gravare sull'impresa di sbarco, esonerando il vettore grazie a un contratto di deposito.

Indice

  1. Impedimenti alla riconsegna delle merci
  2. Diritti e doveri del vettore
  3. Responsabilità nel trasporto marittimo

Impedimenti alla riconsegna delle merci

Il Codice della navigazione disciplina in maniera dettagliata gli eventuali impedimenti alla riconsegna delle merci. Qualora i beni giunti a destinazione non possano essere consegnati al destinatario, nel trasporto di carico totale o parziale vengon disciplinati diversi elementi quali:

- il rifiuto di ricevere il carico;

- l’irreperibilità del destinatario;

- il conflitto tra più destinatari.

Diritti e doveri del vettore

Secondo quanto previsto dal Codice della navigazione, qualora si verifichi uno dei suddetti impedimenti il vettore è tenuto a chiedere immediate istruzioni al caricatore, il quale può esercitare il diritto di contrordine (art. 1685 c.c.). Come nel trasporto terrestre di cose, se il caricatore risulta irreperibile o le sue istruzioni sono impraticabili, il vettore può procedere al deposito o alla vendita delle merci.

Responsabilità nel trasporto marittimo

Gli elementi distintivi del trasporto marittimo di cose sono due:

- trattandosi di un trasporto di linea, i termini di stallìa e contro-stallìa non vengono ad esistenza. Le operazioni di imbarco e scarico seguono le regole d’uso vigenti presso il porto in cui la nave è attraccata;

- in caso di impedimento alla riconsegna delle merci, il vettore ha la facoltà di depositare il carico press un’apposita impresa di sbarco.

La giurisprudenza si è chiesta in quale modo debba essere ripartita la responsabilità tra il vettore e l’impresa di sbarco qualora il container venga danneggiato mentre si trova presso la suddetta impresa, i danni possono gravare:

- secondo un orientamento minoritario, essi gravano sul vettore, rispetto al quale l’impresa è considerata un suo dipendente;

- l’orientamento prevalente, al contrario, tende a esonerare il vettore da ogni forma di responsabilità. Tale teoria si fonda sulla concezione secondo cui il vettore conclude un contratto di deposito a favore del terzo (destinatario). Qualora il container risulti danneggiato, questi potrà agire nei confronti del vettore per via del contratto di trasporto. Egli, però, potrà facilmente liberarsi da responsabilità declinandola sull’impresa, nei confronti della quale il terzo potrà appellarsi.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono gli impedimenti alla riconsegna delle merci nel trasporto marittimo?
  2. Gli impedimenti includono il rifiuto di ricevere il carico, l’irreperibilità del destinatario e il conflitto tra più destinatari.

  3. Cosa deve fare il vettore in caso di impedimenti alla riconsegna delle merci?
  4. Il vettore deve chiedere istruzioni al caricatore, che può esercitare il diritto di contrordine. Se il caricatore è irreperibile, il vettore può depositare o vendere le merci.

  5. Come viene ripartita la responsabilità in caso di danni al container presso l'impresa di sbarco?
  6. L'orientamento prevalente esonera il vettore da responsabilità, considerando l'impresa di sbarco responsabile, mentre un orientamento minoritario ritiene il vettore responsabile.

Domande e risposte

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