Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Nel trasporto marittimo, se le operazioni di imbarco terminano prima del termine di stallìe, il caricatore riceve un premio, spesso sotto forma di sconto sul nolo.
  • Se le operazioni di imbarco o scarico superano il termine di stallìe, il comandante deve osservare un periodo di attesa aggiuntivo chiamato contro-stallia, che include anche i giorni festivi.
  • Se il termine di contro-stallia non basta, il comandante può decidere di partire con le merci già imbarcate o aspettare ulteriormente per un compenso.
  • Una visione dottrinale suggerisce che il compenso per l'attesa extra abbia natura risarcitoria, considerandolo un risarcimento per la mora credendi del caricatore.
  • L'orientamento prevalente ritiene che il compenso sia retributivo, poiché le spese e i rischi della sosta gravano sul vettore, anche quando l'imbarco è suo obbligo.

Indice

  1. Ipotesi di imbarco e scarico
  2. Compenso per attesa

Ipotesi di imbarco e scarico

Nell’ambito dell’imbarco e della scaricazione delle merci possono verificarsi due ipotesi:

- che le operazioni di imbarco vengano terminate prima del termine di stallìe previsto. In questo caso il caricatore ha il diritto a un premio, generalmente uno sconto sul nolo;

- che le operazioni di imbarco o scarico eccedano il termine di stallìe previsto, in questo caso il comandante della nave è tenuto ad osservare un ulteriore periodo di attesa (contro-stallia, equivalente alle stesse ore o giorni della stallia, con la peculiarità che anche i giorni festivi sono computabili). Se nemmeno il termine di contro-stallia risulta sufficiente per l’imbarco delle merci, il comandante della nave può decidere di:

- partire ugualmente, trasportando sol le merci imbarcate;

- aspettare ulteriormente, ipotesi per la quale è previsto un compenso per il comandante.

Compenso per attesa

Gli studiosi si sono chiesti se il suddetto compenso abbia una natura risarcitoria o retributiva:

- secondo una parte della dottrina, esso ha una natura risarcitoria. Gli studiosi, infatti, hanno ravvisato in materia l’istituto della mora credendi (mora del creditore). Ritardando le operazioni di imbarco, il caricatore (creditore) impedisce al vettore di adempiere la propria obbligazione e pertanto il compenso equivale a un risarcimento corrisposto al debitore;

- l’orientamento prevalente, al contrario, ritiene che il compenso abbia una natura retributiva. Le operazioni di imbarco, infatti, non vengono sempre svolte dal caricatore (nel trasporto internazionale, ad esempio, tale obbligo grava esclusivamente sul vettore). Per questo motivo, gli studiosi ritengono che non si possa sempre parlare di mora del creditore. Essi hanno asserito che, qualora il comandante della nave sia costretto ad aspettare un determinato lasso di tempo aggiuntivo, sul vettore gravano spese e rischi derivanti dalla sosta, la quale pertanto deve essere retribuita.

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