Concetti Chiave
- Il trasferimento aziendale in caso di crisi o fallimento permette di disapplicare alcune garanzie per facilitare il salvataggio dell'impresa.
- Il sindacato gioca un ruolo chiave stipulando accordi per mantenere l'occupazione, che possono includere il non transito di alcuni lavoratori al cessionario.
- Nei processi di esternalizzazione, l'appalto è fondamentale per mantenere la produzione attraverso contratti tra l'impresa originaria e quella che acquisisce la gestione.
- Il decreto Biagi del 2003 introduce la responsabilità solidale dell’appaltante per i crediti retributivi e contributivi dei dipendenti dell’appaltatore.
- La normativa sulla responsabilità solidale non si applica ai contratti con pubbliche amministrazioni, ma è valida per contratti simili all'appalto, come la subfornitura.
Indice
Importanza del trasferimento aziendale
Il trasferimento aziendale risulta particolarmente importante nell'ipotesi in cui l'impresa sia in crisi o in fallimento. In questi casi la legge consente, al fine di favorirne il salvataggio, di disapplicare parzialmente le garanzie fissate dall’art. 2112 c.c.
In questo procedimento svolge un ruolo fondamentale il sindacato, che stipula con l'impresa un accordo per mantenere, anche solo in parte, l'occupazione. Esso può prevedere, ad esempio, il non transito di alcuni lavoratori alle dipendenze del cessionario.
Esternalizzazione e appalto
Nei processi di esternalizzazione è inoltre fondamentale l’istituto dell’appalto. La stipulazione di contratti d’appalto fra l'impresa già titolare dell'attività è quella che ha acquisito la gestione della stessa, infatti, dà vita al movimento centripeto, finalizzato a far riacquisire all’azienda madre il prodotto realizzato.
L'appaltatore si obbliga a fornire, con organizzazione dei mezzi e gestione a proprio rischio, l'opera o il servizio prodotti (art. 1655 c.c.).
Tutela dei lavoratori negli appalti
Il diritto del lavoro si preoccupa di tutelare gli interessi dei dipendenti delle imprese appaltatrici, spesso a rischio. Prima del decreto Biagi, la legge 1369/1960 prevedeva che i lavoratori impegnati in appalti interni, cioè inerenti al ciclo produttivo tipico dell’impresa appaltante, avessero diritto a un trattamento economico e retributivo non inferiore a quello dei dipendenti dell'appaltante.
Responsabilità solidale e decreto Biagi
Questa regola, comunque poco osservata, è stata superata nel 2003: per tutelare i lavoratori in questione, infatti, il decreto Biagi ha previsto una responsabilità solidale per l’appaltante in merito ai crediti retributivi vantati dai dipendenti dell’appaltatore nei confronti di questo e per quelli contributivi vantati dagli enti previdenziali (art. 29): in sostanza, il committente è obbligato in solido con l’appaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i contributi e i trattamenti retributivi dovuti, compreso il TFR.
Dopo aver eseguito il pagamento, il committente può esercitare l’azione di regresso nei confronti dell'obbligato principale (appaltatore). La normativa sulla responsabilità solidale vale anche in presenza di contratti affini a quello di appalto, ad esempio quello di subfornitura. L'istituto, tuttavia, non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo del sindacato nel trasferimento di un'impresa in crisi?
- Come il decreto Biagi ha modificato la tutela dei lavoratori negli appalti?
- Quali sono le limitazioni dell'applicazione della responsabilità solidale nei contratti di appalto?
Nel trasferimento di un'impresa in crisi, il sindacato svolge un ruolo fondamentale stipulando un accordo con l'impresa per mantenere, anche solo in parte, l'occupazione, che può includere il non transito di alcuni lavoratori al cessionario.
Il decreto Biagi ha introdotto la responsabilità solidale per l’appaltante riguardo ai crediti retributivi e contributivi dei dipendenti dell’appaltatore, obbligando il committente a corrispondere i dovuti entro due anni dalla cessazione dell'appalto.
La responsabilità solidale non si applica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, anche se è valida per contratti affini a quello di appalto, come la subfornitura.