Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il trasferimento d'azienda può essere totale o riguardare solo un ramo, definito come un'articolazione autonoma di un'attività economica organizzata.
  • Per considerare un insieme di beni come ramo d'azienda, è essenziale che costituiscano un'attività economica autonoma e organizzata nel processo produttivo.
  • Dopo il decreto Biagi del 2003, il trasferimento di un ramo d'azienda non richiede più che l'autonomia fosse preesistente, ma deve essere riconosciuta al momento del trasferimento.
  • La legge prevede che nel caso di subentro in un appalto di servizio, l'impresa subentrante debba acquisire il personale impiegato, ma questa non è considerata una cessione d'azienda.
  • La differenza tra trasferimento di beni materiali e cessione d'azienda è sottile, poiché cedere i beni necessari alla produzione equivale a cedere l'attività stessa.

Indice

  1. Tipologie di trasferimento d'azienda
  2. Requisiti per i rami d'azienda
  3. Evoluzione normativa e decreto Biagi
  4. Disciplina del trasferimento in appalto

Tipologie di trasferimento d'azienda

Il trasferimento d’azienda può riguardare l’impresa complessivamente integrale (in tal caso si parla di «cessione integrale»), oppure una sola parte della stessa (cessione parziale).

La disciplina applicabile al trasferimento d’azienda è efficace anche qualora la cessione abbia ad oggetto un solo ramo dell’impresa. Il quinto comma dell’articolo 2112 c.c. definisce tale ogni «articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del trasferimento».

Requisiti per i rami d'azienda

L’avverbio «funzionalmente» denota che, affinché un complesso di beni aziendali costituisca un ramo d’azienda e non semplicemente un insieme di beni sparsi e privi di una destinazione economica, occorre che essi diano luogo a un'attività economica organizzata e autonoma, necessaria nel quadro del processo produttivo dell’impresa.

Definire i requisiti di individuazione dei rami d’azienda è particolarmente difficile: quanto più la legge consente di identificare come ramo segmenti anche piccoli dell'attività (ad esempio i servizi di centralino o di copisteria), tanto più è facile che questi possano essere esternalizzati insieme ai relativi dipendenti che, altrimenti, rischierebbero di essere licenziati per il venir meno dell'attività cui erano adibiti presso il cedente.

Evoluzione normativa e decreto Biagi

Prima del decreto Biagi, il ramo d’azienda poteva essere trasferito solo se la sua autonomia era preesistente al trasferimento. Per facilitare le esternalizzazioni, nel 2003 il requisito della preesistenza è stato soppresso: oggi, infatti, il trasferimento è efficace se l’autonomia del ramo d’azienda viene identificata da cedente e cessionario al momento del trasferimento.

Disciplina del trasferimento in appalto

In materia di trasferimento, la legge prevede una particolare disciplina in materia di appalto: quando una nuova impresa subentra nella gestione di un appalto di servizio, l’appaltatore subentrante acquisisce il personale già impiegato nell’appalto (clausola sociale). Il decreto Biagi ha stabilito che in questo caso non trova applicazione la disciplina del trasferimento d’azienda: il suddetto trasferimento, infatti, ha ad oggetto non l’azienda intesa come insieme di beni materiali, bensì l’impresa in quanto attività organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. In sostanza, però, la differenza è poco rilevante: cedere i componenti materiali necessari per la produzione equivale a cedere l’attività che tramite i suddetti materiali è svolta.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la definizione di ramo d'azienda secondo l'articolo 2112 c.c.?
  2. L'articolo 2112 c.c. definisce un ramo d'azienda come un'articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del trasferimento.

  3. Quali cambiamenti ha introdotto il decreto Biagi riguardo al trasferimento di un ramo d'azienda?
  4. Il decreto Biagi ha eliminato il requisito della preesistenza dell'autonomia del ramo d'azienda, permettendo che l'autonomia venga identificata al momento del trasferimento, facilitando così le esternalizzazioni.

  5. Come si applica la disciplina del trasferimento d'azienda nel caso di subentro in un appalto di servizio?
  6. In caso di subentro in un appalto di servizio, la disciplina del trasferimento d'azienda non si applica; l'appaltatore subentrante acquisisce il personale già impiegato, ma il trasferimento riguarda l'attività organizzata piuttosto che l'insieme di beni materiali.

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