Concetti Chiave
- Il Codice dei Contratti pubblici, introdotto dal D.Lgs. 163/2006, ha sostituito la legge Merloni e promuove la partecipazione internazionale.
- L'articolo 23 del D.Lgs. 162/2006 prevede che gli appalti di servizi siano aggiudicati al prezzo più basso o all'offerta economicamente più vantaggiosa.
- Il D.Lgs. 162/2006 impone la verifica delle offerte anomale, definite come quelle con ribassi superiori a 1/5 della media dei ribassi delle offerte.
- Il D.P.R 207/2010 incoraggia l'uso dell'offerta economicamente vantaggiosa, garantendo il miglior rapporto qualità/prezzo.
- Gli indicatori di qualità nei bandi di gara includono il costo complessivo, certificazioni di qualità, tempi di realizzazione e sicurezza dei metodi di lavoro.
Appalti pubblici
Il D.Lgs. 163/2006, ovvero il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, conosciuto come “Codice degli appalti”, ha sostituito la legge n° 109/1994 (legge Merloni).
N.B.: Essa ha esteso i regolamenti e le procedure sui contratti pubblici a un ambito europeo in modo da favorire la partecipazione di imprese internazionali.
Il D.Lgs. 162/2006
L’art.23 stabilisce:
“Gli appalti di servizi vanno aggiudicati con il criterio de prezzo più basso, ovvero dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.
L’art.25 obbliga la stazione appaltante a verificare:
-L’attendibilità dell’offerta
-Sono considerate ‘anomale’ quelle offerte che presentano un ribasso che superi 1/5 della media dei ribassi delle offerte.
Il D.P.R 207/2010
Indirizza i bandi di gara verso l’uso dell’offerta economicamente vantaggiosa, quella cioè, che è in grado di assicurare il miglior rapporto qualità/prezzo delle opere.
Indicatori di qualità:
-Costo complessivo;
-Certificazione di qualità;
-Minori tempi di realizzazione;
-Metodi di lavoro che garantiscono maggior sicurezza;
-Valore architettonico del progetto