Concetti Chiave
- Il trasferimento d'azienda implica un cambio di gestione mantenendo l'identità dell'attività economica, includendo sia l'intero complesso aziendale che singole attività.
- I lavoratori trasferiti mantengono i diritti acquisiti, con il cessionario che deve riconoscere anzianità di servizio e il TFR maturato.
- Il cessionario applica i contratti collettivi esistenti fino alla loro scadenza, permettendo eventuali accordi per armonizzare trattamenti tra vecchi e nuovi dipendenti.
- Una procedura sindacale preventiva è obbligatoria per aziende con più di quindici lavoratori, includendo comunicazioni scritte 25 giorni prima del trasferimento.
- Il cessionario deve comunicare l'avvenuto trasferimento entro 5 giorni, mentre il cedente ha obblighi solo in caso di licenziamenti o dimissioni pre-trasferimento.
Trasferimento d'azienda
Il trasferimento d’azienda si verifica nei casi in cui ci sia un passaggio o una sostituzione nella gestione di un’attività economica organizzata (con o senza scopo di lucro) da un soggetto ad un altro mantenendo nel trasferimento la propria identità.La nozione di trasferimento d’azienda ricomprende sia le ipotesi di trasferimento dell’intero complesso aziendale (con il trasferimento automatico di tutti i dipendenti) sia le ipotesi di trasferimento di una singola attività d’impresa (in questo caso si parla di cessione di ramo d’azienda). A seguito di trasferimento d’azienda muta la titolarità dell’impresa, per questo motivo la disciplina dell’istituto è volta a contemperare l’esigenza della tutela dei lavoratori ceduti e del mantenimento dei loro diritti. Pertanto, la prima fondamentale tutela per i lavoratori occupati nell’azienda trasferita consiste nella continuazione del rapporto con il cessionario. Non si tratta di un obbligo di assunzione, bensì della sostituzione automatica di un soggetto ad un altro nella titolarità del rapporto di lavoro come effetto legale del trasferimento d’azienda.
La prosecuzione del rapporto lascia le parti nella stessa posizione precedente. Appunto il lavoratore conserva tutti i diritti che ne (dal rapporto) derivano. Infatti, il lavoratore ceduto conserva tutti i diritti già maturati presso l’azienda cedente prima del trasferimento d’azienda. Il concessionario deve, quindi, riconoscere ai lavoratori divenuti suoi dipendenti i diritti collegati alla pregressa anzianità di servizio e quelli contenuti nel contratto individuale, nonché di corrispondere l’intero TFR maturato. Quanto alla disciplina della contrattazione collettiva, il cessionario è tenuto ad applicare ai lavoratori ceduti i contratti collettivi, anche aziendali, applicati dal cedente alla data del trasferimento solo fino alla rispettiva scadenza degli stessi e ferma la possibilità di sostituirli immediatamente con quelli suoi. La successione di fonti collettive, in base ai principi generali, può determinare anche un peggioramento del precedente trattamento, ma di solito in sede di procedura sindacale vengono stipulati appositi accordi collettivi di passaggio diretti ad evitare tali conseguenze ed armonizzare gradualmente il trattamento di vecchi e nuovi dipendenti del concessionario. In caso di modifica sostanziale delle condizioni di lavoro, il prestatore di lavoro ceduto ha la facoltà, nel termine di 3 mesi del trasferimento di dimettersi per giusta causa e con diritto ad una indennità pari a quella sostitutiva del preavviso del licenziamento.
Per quanto riguarda gli adempimenti procedurali, per le aziende che occupano complessivamente più di quindici lavoratori o in caso di ramo d’azienda anche se i lavoratori sono meno di quindici, al fine di attuare il trasferimento d’azienda (o di ramo), il cedente ed il cessionario sono tenuti ad eseguire una preventiva procedura di informazione e di consultazione sindacale.
La prima fase della procedura sindacale consiste nella preventiva comunicazione aziendale: il cedente e cessionario hanno l’obbligo di informazione. Gli obblighi di informazione gravano sia sul cedente sia sul cessionario e consistono nell’invio, ognuno per proprio conto, di una comunicazione scritta almeno 25 giorni prima che sia perfezionato l’atto da cui deriva il trasferimento alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie (RSU) ovvero a quelle aziendali (RSA) costituite nelle unite produttive interessate o ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato all’impresa interessata dal trasferimento.
Altri aspetti
L’informazione deve riguardare: la data prevista o la data proposta del trasferimento; i motivi del trasferimento d’azienda programmato; le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori e le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi. Lo scopo dell’informativa consiste nel permettere al sindacato di conoscere la capacità gestionale del cessionario e le sue intenzioni in ordine ai piani d’investimento, ai programmi produttivi, ai livelli occupazionali e alle condizioni di lavoro garantiti ai lavoratori. In seguito, nell’eventuale seconda fase, entro 7 giorni dal ricevimento dell’informativa sul trasferimento, le RSA o RSU o i sindacati di categoria, possono richiedere per iscritto al cedente e al cessionario un esame congiunto della situazione. In tale evenienza, nei successivi 7 giorni, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare tale esame con i sindacati. Se nei 10 giorni successivi all’inizio delle consultazioni non viene raggiunto alcun accordo, l’esame s’intende esaurito e scaduto tale termine le parti contraenti potranno dare corso al trasferimento.In materia di adempimenti amministrativi è obbligatorio effettuare per il datore di lavoro cessionario la comunicazione con modello “Unificato Var.” dell’evento in via telematica entro 5 giorni. Invece il datore di lavoro cedente non ha nessun onere tranne nel caso in cui, prima del trasferimento, non abbia proceduto a licenziamenti o si siano verificati delle dimissioni, nel qual caso dovrà provvedere a farne comunicazione come previsto dalla legge.
Domande da interrogazione
- Qual è la definizione di trasferimento d'azienda?
- Quali diritti conservano i lavoratori in caso di trasferimento d'azienda?
- Quali sono gli obblighi di informazione nel trasferimento d'azienda?
- Cosa accade se le condizioni di lavoro cambiano sostanzialmente dopo il trasferimento?
- Quali sono gli adempimenti procedurali per il trasferimento d'azienda?
Il trasferimento d'azienda si verifica quando c'è un passaggio o una sostituzione nella gestione di un'attività economica organizzata, mantenendo la propria identità, e può includere il trasferimento dell'intero complesso aziendale o di un singolo ramo d'azienda.
I lavoratori conservano tutti i diritti maturati presso l'azienda cedente, inclusi i diritti collegati all'anzianità di servizio e quelli contenuti nel contratto individuale, e il cessionario deve riconoscere questi diritti.
Cedente e cessionario devono inviare una comunicazione scritta alle rappresentanze sindacali almeno 25 giorni prima del trasferimento, informando su data, motivi, conseguenze e misure previste per i lavoratori.
Il lavoratore ceduto può dimettersi per giusta causa entro 3 mesi dal trasferimento, con diritto a un'indennità pari a quella sostitutiva del preavviso del licenziamento.
Per aziende con più di quindici lavoratori, è necessaria una procedura di informazione e consultazione sindacale, con obblighi di comunicazione e possibilità di esame congiunto della situazione con i sindacati.