Concetti Chiave
- Il trasferimento d'azienda è un istituto giuridico che facilita la circolazione delle imprese nel mercato del lavoro europeo, spesso coinvolgendo esternalizzazioni o internalizzazioni.
- Regolato dall'articolo 2112 del Codice civile, il trasferimento d'azienda ha subito modifiche per adeguarsi alle direttive europee dal 1970 in poi.
- Quando un'azienda viene trasferita, il cessionario è responsabile della gestione dei rapporti di lavoro esistenti.
- L'articolo 1555 definisce l'azienda come un insieme di beni materiali e immateriali organizzati per l'esercizio dell'impresa.
- In situazioni di crisi, il trasferimento può mirare a risolvere la crisi dell'impresa ed evitare il fallimento.
Trasferimento d'azienda
In materia di trasferimento d’azienda intervengono diverse fonti giuridiche, articolate e complesse. Il trasferimento di azienda attiene alla circolazione delle aziende nel mercato europeo del lavoro.
Le imprese circolano attraverso il trasferimento d’azienda. Questo istituto riguarda soprattutto i processi di esternalizzazione, che vengono spesso realizzati cedendo all’esterno un settore dell’impresa (ramo d’azienda). Attraverso i trasferimenti di azienda è anche possibile realizzare internalizzazione di una o più parte dell’impresa.
L’istituto del trasferimento d’azienda è disciplinato dall’articolo 2112 del Codice civile. La sua disciplina risale agli anni 40 dello scorso secolo, anche se della normativa originaria restano solo poche tracce. La modifica dell’articolo si è infatti resa necessaria per ottemperare alle direttive europee emanate in materia a partire dagli anni 70. Tutt’ora è in corso un intervento legislativo inerente la materia in ambito di disciplina fallimentare.
L’articolo 2112 prevede che, nel momento in cui un’azienda viene trasferita da un imprenditore (cedente) a un altro (cessionario), a quest’ultimo è demandata primariamente la gestione dei rapporti di lavoro pendenti.
L’articolo 1555 definisce l’azienda come il complesso di beni materiali e non che vengono organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Sulla base di questa definizione, l’articolo 2112 del 1942 si proponeva di tutelare questo complesso di beni, ponendo particolare attenzione alle esigenze economiche dell’impresa e a quelle lavorative dei dipendenti.
Nelle ipotesi di crisi dell’impresa, il trasferimento del ramo in crisi o dell’impresa nella sua interessa mira a risolvere lo stato di crisi ed evitare il fallimento della stessa.