Concetti Chiave
- Gli ordini religiosi possono essere di diritto diocesano o disciplinati dal diritto pontificio.
- Per istituire un nuovo ordine religioso, è necessario dimostrare stabilità organizzativa, disponibilità economica e ottenere l'approvazione della Santa Sede.
- Le fondazioni di culto sono associazioni pubbliche di fedeli che affiancano gli ordini religiosi.
- Il riconoscimento degli enti religiosi deve bilanciare la libertà religiosa con la dignità umana e la tutela della privacy.
- Il diritto al "sbattezzo" consente ai fedeli di richiedere la cancellazione dei propri dati personali dai registri dei battesimi per tutelare la libertà personale.
Tipologie di ordini religiosi
Il diritto riconosce l’esistenza di numerosi ordini religiosi; fra questi, i più importanti sono:
- ordini religiosi di diritto diocesano, cioè da questo regolati;
- ordini religiosi disciplinati dal diritto pontificio.
Al momento della loro istituzione, i nuovi ordini religiosi devono dimostrare di possedere specifici requisiti predeterminati: stabilità organizzativa; disponibilità economica; approvazione da parte della Santa sede.
Agli ordini religiosi si affiancano le fondazioni di culto: si tratta di associazioni pubbliche di fedeli.
In generale, il riconoscimento degli enti religiosi e dei relativi culti deve sempre tenere in considerazione la necessità di bilanciare la libertà religiosa del cittadino (art. 19 Cost.) con la dignità umana (art. 2) e la tutela della privacy. A tal fine, la legge 675 del 1996 impone il divieto di divulgare dati personali sensibili idonei a rilevare l’orientamento religioso, se non con il consenso del diretto interessato.
Se un fedele della Chiesa cattolica si converte o abiura la propria religione può richiedere il c.d. sbattezzo, cioè la cancellazione di tutti i propri dati personali dal registro dei battesimi perché considerati lesivi della propria libertà personale.