Concetti Chiave
- Le moderne democrazie si basano sul principio di laicità, eliminando tendenze teologico-confessionali nei loro ordinamenti giuridici.
- La Costituzione italiana garantisce libertà di religione e divieto di discriminazione, rendendo il sentimento religioso un interesse individuale e collettivo, non statale.
- Il legislatore ha depenalizzato reati minori legati al religioso, trasformandoli in illeciti amministrativi, riflettendo il rispetto del sentimento religioso individuale.
- La Corte costituzionale ha ridisegnato i reati contro il sentimento religioso, allineandoli ai principi costituzionali di laicità.
- La Legge 85/2006 definisce reati di opinione legati alla religione, come il vilipendio di persone o oggetti di culto, con sanzioni amministrative o penali.
Diritto penale e religione
Tutte le democrazie moderne si ispirano al principio di laicità e prevedono ordinamenti giuridici secolarizzati, poiché hanno cancellato ogni tendenza teologico-confessionale. Infatti sui parla di ordinamenti di civil law e di ordinamenti di common law).
Con il Concordato del 1929, la religione cattolica, religione di Stato, riceveva un trattamento di favore ed era tutelata penalmente per il suo alto valore sociale e perché era la confessione religiosa di una larga maggioranza di Italiani.
Con la Costituzione repubblicana, un tale trattamento si configurerebbe come violazione del principio dell’uguale libertà di tutte le confessioni religiose. Pertanto, è stato posto il problema della compatibilità fra principio di libertà ed uguaglianza in campo religioso con il concetto di religione di Stato, vigente nel periodo fascista: il codice penale puniva la bestemmia contro Dio o contro i simboli venerati nella religione di Stato, puniva il vilipendio pubblico alla religione di Stato (differenza qualitativa) e per il turbamento di funzioni religiose di culto cattolico erano previste pene più dure rispetto a quelle previste per gli altri culti (differenza quantitativa).
Oggi, molto discusso in dottrina è il problema del vilipendio del Pontefice e della sua immunità. Il Concordato del 1929, art. 8, afferma che le ingiurie rivolte al Pontefice e al Re hanno la stessa portata (concetto che non si ritrova, però, nel nuovo Concordato); oggi , per le offese all’onore e al prestigio del Presidente della Repubblica il c.p. prevede una pena da uno a cinque anni. Una parte della dottrina ritiene ormai inapplicabile tale equiparazione, tipica di uno Stato confessionale, mentre la definizione della persona del Pontefice “sacra ed inviolabile” resterebbe perché prevista dal diritto internazionale.
Il diritto garantito dalla Costituzione della libertà di religione e del divieto di discriminazione ha come corollario che il sentimento religioso non è un interesse dello Stato, bensì del singolo cittadino e della collettività, senza tener conto della più o meno diffusa adesione ad una confessione religiosa. Fra l’altro, in molte leggi che recepiscono le intese, si dichiara che la fede non necessita di tutela penale diretta oppure si richiede la tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa.
Il legislatore è allora intervenuto, limitandosi a depenalizzare diversi reati minori trasformandoli da un illecito penale ad un illecito amministrativo:
il divieto di bestemmia (= inteso come invettive ed oltraggi non più contro la religione di Stato ma contro un concetto di divinità molto generica)
uso abusivo dell’abito ecclesiastico esteso a tutte le religioni
cancellazione del termine “religione di Stato” nel rispetto del sentimento religioso individuale
ridimensionamento del reato di vilipendio, associato al requisito della pubblicità
Successivamente, la Corte costituzionale è intervenuta dichiarando illegittima ogni norma che viola i principi costituzionali in materia religiosa e, tenendo presente il principio supremo di laicità, ha poco per volta ridisegnato l’insieme dei reati contro il sentimento religioso
La Legge 85/2006 che ha modificato il codice penale in materia di reati di opinione, individua i seguenti reati:
offesa ad una confessione religiosa tramite vilipendio di persone, pubblico o a mezzo stampa. La sanzione amministrativa aumenta nel caso si tratti di vilipendio nei confronti di un ministro di culto.
offesa ad una confessione religiosa tramite vilipendio o danneggiamento di cose che formino oggetto di culto (sanzione amministrativa). In caso di distruzione di tali cose si ha la reclusione fino a due anni
turbamento di funzioni religiose di una confessione religiosa in un luogo pubblico o aperto al pubblico (reclusione)
distruzione o deterioramento di pubbliche affissioni (sanzione amministrativa)
bestemmia ed altri manifestazioni oltraggiose contro la Divinità (sanzione amministrativa)
Domande da interrogazione
- Qual è il principio fondamentale che ispira le democrazie moderne in relazione alla religione?
- Come è cambiato il trattamento della religione cattolica con la Costituzione repubblicana rispetto al Concordato del 1929?
- Quali sono le modifiche legislative apportate in relazione ai reati contro il sentimento religioso?
- Quali reati sono stati individuati dalla Legge 85/2006 in materia di reati di opinione?
- Qual è la posizione della dottrina riguardo al vilipendio del Pontefice e alla sua immunità?
Le democrazie moderne si ispirano al principio di laicità e prevedono ordinamenti giuridici secolarizzati, eliminando tendenze teologico-confessionali.
Con la Costituzione repubblicana, il trattamento di favore della religione cattolica è stato considerato una violazione del principio di uguale libertà di tutte le confessioni religiose, eliminando la religione di Stato.
Il legislatore ha depenalizzato diversi reati minori, trasformandoli in illeciti amministrativi, e la Corte costituzionale ha ridisegnato i reati contro il sentimento religioso, rispettando il principio di laicità.
La Legge 85/2006 individua reati come l'offesa a una confessione religiosa tramite vilipendio di persone o cose, il turbamento di funzioni religiose, e la bestemmia, con sanzioni amministrative o reclusione.
Una parte della dottrina ritiene inapplicabile l'equiparazione delle ingiurie al Pontefice e al Re, tipica di uno Stato confessionale, mentre la definizione del Pontefice come "sacra ed inviolabile" resta per il diritto internazionale.