Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'ordinamento italiano distingue tra riunioni in luogo pubblico, aperto al pubblico e privato, con regole specifiche per ognuna.
  • Le riunioni in luogo pubblico richiedono un preavviso di almeno 3 giorni al questore, che può vietarle per comprovati motivi di sicurezza.
  • Luoghi aperti al pubblico, come teatri e stadi, non necessitano di preavviso, equiparandosi ai luoghi privati per quanto concerne la disciplina delle riunioni.
  • Il mancato preavviso non rende illegittima la riunione, ma comporta responsabilità legale per i promotori.
  • Le riunioni elettorali, definite comizi, sono esenti da preavviso e protette da leggi che puniscono l'impedimento, con limitazioni temporali nei giorni elettorali.

Indice

  1. Tipologie di riunioni in Italia
  2. Regole per riunioni pubbliche
  3. Importanza del termine 'comprovati'
  4. Preavviso e responsabilità legale
  5. Riunioni elettorali e limiti temporali

Tipologie di riunioni in Italia

L’ordinamento costituzionale italiano distingue tre possibili fattispecie di riunione: riunione in luogo pubblico, aperto al pubblico o privato.

Per luogo aperto al pubblico deve intendersi un qualsiasi luogo, materialmente separato dall’esterno, l’accesso al quale, pur consentito a una generalità di soggetti, sia regolabile da chi ne ha la disponibilità giuridica (ad es. uno stadio, un teatro, un cinema).

Regole per riunioni pubbliche

Le riunioni in luogo privato e in luogo aperto al pubblico sono equiparate per quanto concerne la disciplina: non è richiesto preavviso all’autorità di pubblica sicurezza. Nel caso invece di una riunione in luogo pubblico (una strada, una piazza), potenzialmente più pericolosa per l’ordine pubblico, è necessario, almeno 3 giorni prima del suo svolgimento (a norma dell’art. 18 del testo unico di pubblica sicurezza), comunicarne la data al questore. Questi potrà vietarla solo per «comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica».

Importanza del termine 'comprovati'

Fondamentale è l’uso del termine comprovati. Da esso infatti si deduce che:

- la motivazione fornita dall’autorità di pubblica sicurezza deve essere specifica in riferimento al caso di specie, e non semplicemente riproduttiva della formula costituzionale;

- proprio la necessaria specificità della motivazione comporta che il divieto possa riguardare solo singole riunioni;

- devono sussistere concrete, non solo teoriche, possibilità di turbamento dell’ordine pubblico.

Preavviso e responsabilità legale

Il preavviso, diverso dalla richiesta di autorizzazione prevista in altri ordinamenti (ad es. Gran Bretagna e Stati Uniti), non è però condizione di legittimità della riunione (v. sentt. 90/1970 e 11/1979), per cui la sua omissione non ne giustifica di per sé lo scioglimento. Se mai, è fonte di responsabilità, giuridicamente sanzionabile, per i promotori.

Riunioni elettorali e limiti temporali

Un regime di particolare favore è previsto per le riunioni elettorali, impropriamente definite comizi, per le quali non è previsto l’obbligo di preavviso e il cui svolgimento è garantito dalla norma penale che punisce l’impedimento o la turbativa di una riunione di propaganda elettorale (art. 99 d.p.r. 361/1957). Questo tipo di riunione incontra un peculiare limite temporale: per garantire all’elettore una fase di riflessione, non può avere luogo nel giorno delle elezioni e in quello che le precede (art. 9 l. 212/1956).

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le tipologie di riunione riconosciute dall'ordinamento costituzionale italiano?
  2. L'ordinamento costituzionale italiano distingue tra riunioni in luogo pubblico, aperto al pubblico e privato.

  3. Quali sono le condizioni per vietare una riunione in luogo pubblico?
  4. Una riunione in luogo pubblico può essere vietata solo per «comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica», con motivazioni specifiche e concrete possibilità di turbamento dell'ordine pubblico.

  5. Quali sono le peculiarità delle riunioni elettorali in termini di preavviso e svolgimento?
  6. Le riunioni elettorali non richiedono preavviso e sono protette da norme penali contro l'impedimento o la turbativa, ma non possono svolgersi nel giorno delle elezioni e in quello precedente.

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