Concetti Chiave
- L'ordinamento italiano distingue tra riunioni in luogo pubblico, aperto al pubblico e privato, con regole specifiche per ognuna.
- Le riunioni in luogo pubblico richiedono un preavviso di almeno 3 giorni al questore, che può vietarle per comprovati motivi di sicurezza.
- Luoghi aperti al pubblico, come teatri e stadi, non necessitano di preavviso, equiparandosi ai luoghi privati per quanto concerne la disciplina delle riunioni.
- Il mancato preavviso non rende illegittima la riunione, ma comporta responsabilità legale per i promotori.
- Le riunioni elettorali, definite comizi, sono esenti da preavviso e protette da leggi che puniscono l'impedimento, con limitazioni temporali nei giorni elettorali.
Indice
Tipologie di riunioni in Italia
L’ordinamento costituzionale italiano distingue tre possibili fattispecie di riunione: riunione in luogo pubblico, aperto al pubblico o privato.
Per luogo aperto al pubblico deve intendersi un qualsiasi luogo, materialmente separato dall’esterno, l’accesso al quale, pur consentito a una generalità di soggetti, sia regolabile da chi ne ha la disponibilità giuridica (ad es. uno stadio, un teatro, un cinema).
Regole per riunioni pubbliche
Le riunioni in luogo privato e in luogo aperto al pubblico sono equiparate per quanto concerne la disciplina: non è richiesto preavviso all’autorità di pubblica sicurezza. Nel caso invece di una riunione in luogo pubblico (una strada, una piazza), potenzialmente più pericolosa per l’ordine pubblico, è necessario, almeno 3 giorni prima del suo svolgimento (a norma dell’art. 18 del testo unico di pubblica sicurezza), comunicarne la data al questore. Questi potrà vietarla solo per «comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica».
Importanza del termine 'comprovati'
Fondamentale è l’uso del termine comprovati. Da esso infatti si deduce che:
- la motivazione fornita dall’autorità di pubblica sicurezza deve essere specifica in riferimento al caso di specie, e non semplicemente riproduttiva della formula costituzionale;
- proprio la necessaria specificità della motivazione comporta che il divieto possa riguardare solo singole riunioni;
- devono sussistere concrete, non solo teoriche, possibilità di turbamento dell’ordine pubblico.
Preavviso e responsabilità legale
Il preavviso, diverso dalla richiesta di autorizzazione prevista in altri ordinamenti (ad es. Gran Bretagna e Stati Uniti), non è però condizione di legittimità della riunione (v. sentt. 90/1970 e 11/1979), per cui la sua omissione non ne giustifica di per sé lo scioglimento. Se mai, è fonte di responsabilità, giuridicamente sanzionabile, per i promotori.
Riunioni elettorali e limiti temporali
Un regime di particolare favore è previsto per le riunioni elettorali, impropriamente definite comizi, per le quali non è previsto l’obbligo di preavviso e il cui svolgimento è garantito dalla norma penale che punisce l’impedimento o la turbativa di una riunione di propaganda elettorale (art. 99 d.p.r. 361/1957). Questo tipo di riunione incontra un peculiare limite temporale: per garantire all’elettore una fase di riflessione, non può avere luogo nel giorno delle elezioni e in quello che le precede (art. 9 l. 212/1956).
Domande da interrogazione
- Quali sono le tipologie di riunione riconosciute dall'ordinamento costituzionale italiano?
- Quali sono le condizioni per vietare una riunione in luogo pubblico?
- Quali sono le peculiarità delle riunioni elettorali in termini di preavviso e svolgimento?
L'ordinamento costituzionale italiano distingue tra riunioni in luogo pubblico, aperto al pubblico e privato.
Una riunione in luogo pubblico può essere vietata solo per «comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica», con motivazioni specifiche e concrete possibilità di turbamento dell'ordine pubblico.
Le riunioni elettorali non richiedono preavviso e sono protette da norme penali contro l'impedimento o la turbativa, ma non possono svolgersi nel giorno delle elezioni e in quello precedente.