Andrea301AG
Ominide
2 min. di lettura
Vota

Concetti Chiave

  • La Costituzione italiana vieta il finanziamento diretto delle scuole private, ma consente contributi alle famiglie per sostenere le spese scolastiche.
  • Lo Stato deve istituire scuole pubbliche aperte a tutti, obbligatorie per almeno otto anni e gratuite, con un obbligo scolastico esteso a dieci anni.
  • Il diritto all'istruzione è inteso come accesso a un'istruzione adeguata per la formazione della personalità e l'assolvimento dei compiti sociali.
  • La Costituzione garantisce il diritto allo studio per i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, promuovendo la possibilità di raggiungere livelli di istruzione superiori.
  • Per attuare il diritto allo studio, sono previsti mezzi finanziari come borse di studio e assegni alle famiglie, per aiutare chi non può proseguire gli studi per mancanza di risorse.

Articolo 34 della Costituzione italiana

In base all’art. 33.3, il diritto di istituire scuole private deve essere esercitato «senza oneri per lo Stato». Sin dai lavori della Costituente ci si è divisi fra quanti ritengono che l’espressione senza oneri per lo Stato sancisca un preciso divieto di finanziare le scuole private e quanti invece sostengono che le sovvenzioni statali siano, a certe condizioni, possibili. La legislazione sia statale sia regionale tende ad aggirare il problema prevedendo sistemi diversificati di finanziamento non direttamente delle scuole private (essendo vietato dalla Costituzione) ma delle famiglie, attraverso contributi per far fronte alle spese scolastiche presso strutture pubbliche o private (v.

l. 62/2000).
Nel creare le scuole pubbliche lo Stato deve seguire i criteri indicati dall’art. 34 Cost.: la scuola deve essere aperta a tutti, obbligatoria «per almeno otto anni» e gratuita. La l. 296/2006 ha fissato l’obbligo scolastico a dieci anni (fino al sedicesimo anno di età).

Il diritto all’istruzione non comprende solamente il diritto riconosciuto a tutti di accedere al sistema scolastico, ma deve essere inteso come diritto a ricevere un’adeguata istruzione ai fini della formazione della personalità e dell’assolvimento dei compiti sociali della persona, ed è strettamente legato al modo in cui il sistema scolastico è organizzato in concreto. Non a caso è sempre stato vivace il conflitto sull’assetto, pubblico o privato, della scuola. A questo fine la Costituzione garantisce, nell’ambito del diritto all’istruzione, il diritto allo studio: secondo l’art. 34.3 Cost., «i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi». Ciò significa che devono essere garantiti i mezzi finanziari necessari per rendere effettivo, anche in relazione agli obiettivi di cui all’art. 3.2 Cost., il diritto allo studio per coloro che, pur avendone le attitudini, non sarebbero altrimenti in grado di proseguire gli studi, attraverso «borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze» (art. 34.4 Cost.).

Domande da interrogazione

  1. Qual è il significato dell'espressione "senza oneri per lo Stato" nell'articolo 33.3 della Costituzione italiana?
  2. L'espressione "senza oneri per lo Stato" è interpretata in due modi: alcuni la vedono come un divieto di finanziare le scuole private, mentre altri ritengono che le sovvenzioni statali siano possibili a certe condizioni.

  3. Come viene garantito il diritto allo studio secondo l'articolo 34 della Costituzione italiana?
  4. Il diritto allo studio è garantito attraverso mezzi finanziari come borse di studio e assegni alle famiglie, per permettere a chi è capace e meritevole, ma privo di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

  5. Quali sono i criteri che lo Stato deve seguire nella creazione delle scuole pubbliche secondo l'articolo 34?
  6. Lo Stato deve garantire che la scuola sia aperta a tutti, obbligatoria per almeno otto anni e gratuita, con l'obbligo scolastico fissato a dieci anni fino al sedicesimo anno di età.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community