Concetti Chiave
- L'adozione piena o maggiore è riservata alle coppie coniugate da almeno tre anni, creando un legame giuridico identico a quello naturale.
- Le adozioni minori o particolari, regolamentate dall'art. 44 c.c., sono accessibili anche a singoli e coppie unite civilmente.
- Il ruolo genitoriale è identico per coppie coniugate e unite civilmente, senza differenze giuridiche tra le due.
- Obblighi di assistenza morale e materiale rimangono invariati, salvo accordi patrimoniali contrattuali che li trasformano in obbligazioni civili.
- In caso di cessazione della convivenza, il convivente economicamente più debole ha diritto agli alimenti, non al mantenimento.
Indice
Adozione piena e minore
Alle copie coniugate è consentita la prerogativa di richiedere, trascorsi tre anni dal sussistere del vincolo, la cosiddetta adozione piena o maggiore (che prevede la scelta da parte del tribunale tra una delle coppie candidate all’adozione che determina il sorgere di un rapporto genitoriale identico, dal punto di vista giuridico, a quello di filiazione naturale); le forme di adozione minori o particolari (regolate dall’art. 44 c.c. riguardano invece un rapporto già esistente tra il minore e la coppia che ne richiede l’adozione. A differenza della prima, questa seconda tipologia di adozione è aperta non solo alle coppie coniugate ma anche a singole persone e persino a soggetti uniti civilmente.
Parità tra coppie coniugate e unite civilmente
La posizione del genitore è identica a prescindere dal legame che intercorre con l’altra parte: da questo punto di vista, dunque, non intercorre alcuna differenza tra coppie coniugate e persone unite civilmente. In caso di scioglimento della coppia convivente, al giudice viene deferito il compito di regolamentare il rapporto tra coniugi o conviventi e figli.
Regolamentazione patrimoniale e obbligazioni
In caso di separazione, la qualificazione giuridica vigente prima del 2012 in relazione all’obbligo di assistenza materiale e morale è oggi invariata (è concepita come obbligazione naturale), salvo il caso in cui il contratto preveda il regime legale di comunione dei beni. Alle parti è dunque consentito di autoregolamentare tramite contratto i propri rapporti patrimoniali. Nel momento in cui la disposizione patrimoniale viene stipulata tramite contratto, dunque in forma pattizia, essa si trasforma da obbligazione naturale a obbligazione civile, il cui adempimento diviene dunque esigibile.
Diritto agli alimenti per conviventi
I lavori preparatori della legge 76 prevedevano l’introduzione di una norma, poi non inserita, relativa al diritto al mantenimento a vantaggio del convivente economicamente più debole. La legge si è però limitata a disporre che, in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente più debole di ricevere dall’altro il diritto agli alimenti, che attiene solo alle esigenze strettamente personali, a differenza del diritto al mantenimento, riferito al pieno sviluppo sociale e civile della persona.
Domande da interrogazione
- Quali sono le differenze principali tra l'adozione piena e l'adozione minore?
- Come viene regolato il rapporto tra coniugi o conviventi e figli in caso di scioglimento della coppia?
- Cosa prevede la legge in caso di cessazione della convivenza di fatto per il convivente economicamente più debole?
L'adozione piena è riservata alle coppie coniugate e crea un rapporto genitoriale identico alla filiazione naturale, mentre l'adozione minore è aperta anche a singole persone e coppie unite civilmente, riguardando un rapporto già esistente con il minore.
In caso di scioglimento, il giudice regola il rapporto tra coniugi o conviventi e figli, mantenendo invariata la qualificazione giuridica dell'obbligo di assistenza materiale e morale, salvo accordi patrimoniali specifici.
La legge stabilisce che il giudice può riconoscere al convivente economicamente più debole il diritto agli alimenti, limitato alle esigenze strettamente personali, a differenza del diritto al mantenimento.