Concetti Chiave
- La famiglia di fatto si riferisce a conviventi non sposati e ai rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio.
- In Italia, la legge 76 del 2016 riconosce diritti specifici ai conviventi, come il diritto di rappresentanza e accesso alle informazioni di salute.
- I rapporti patrimoniali tra conviventi richiedono un contratto scritto per essere validi, includendo residenza comune e regime patrimoniale.
- In caso di cessazione della convivenza, il convivente in difficoltà economica ha diritto agli alimenti stabiliti dal giudice.
- I figli nati fuori dal matrimonio hanno gli stessi diritti e doveri dei figli legittimi, inclusi quelli successori.
Indice
Definizione e diritti della famiglia di fatto
La famiglia di fatto è costituita da persone non unite fra loro in matrimonio. Essa attiene ai rapporti fra i conviventi di fatto e ai rapporti fra i genitori e i figli nati al di fuori del matrimonio.
I diritti e i doveri coniugali non si estendono ai conviventi di fatto: in ogni momento ed a propria discrezione, infatti, ciascuno dei due può interrompere il rapporto. La reciproca assistenza morale e materiale è prevista dalla legge 76 del 2016 ma solo in qualità di obbligazione naturale (cioè giuridicamente non rilevante).
Gli ordinamenti giuridici di alcuni Paesi, come la Svezia e l’America latina, tendono a equiparare la convivenza di fatto con il rapporto matrimoniale; in altri (ad esempio in Belgio) l’unione di fatto è considerata un fenomeno deviante e, in altri ancora, (come la Svizzera) un vero e proprio reato.
Leggi e diritti dei conviventi in Italia
In Italia, l’unione civile tra persone dello stesso sesso ha trovato piena legittimazione solo nel 2016. La legge 76 riconosce ai conviventi specifici diritti di carattere personale: la facoltà di designare il convivente come proprio rappresentante; il diritto di accesso alle informazioni relative al suo stato di salute in caso di malattia; il diritto temporaneo di abitare la casa del convivente morto (due anni, o in presenza di figli minori o disabili del convivente, almeno tre); il diritto di successione nel contratto di locazione; i diritti di partecipazione agli utili dell’impresa di famiglia e, infine, in caso di morte del convivente per fatto illecito del terzo, il diritto al risarcimento.
Regolamentazione dei rapporti patrimoniali
I rapporti patrimoniali fra i conviventi devono essere sempre regolati tramite forma scritta a pena di nullità: il contratto di convivenza può contenere l’indicazione della residenza comune e il regime patrimoniale di comunione dei beni (modificabile in qualsiasi momento) e ne può essere data risoluzione per comune accordo delle parti o per recesso unilaterale in caso di matrimonio o unione civile di uno dei due conviventi con altra persona.
In caso di cessazione della convivenza il convivente in stato di maggiore bisogno può vantare il diritto agli alimenti nell’ammontare stabilito dal giudice.
Diritti dei figli nati fuori dal matrimonio
I rapporti fra genitori e figli nati al di fuori del matrimonio sono del tutto identici a quelli che si instaurano tra genitori e figli legittimi. I primi, infatti, hanno il diritto e l’obbligo di istruire, educare e mantenere i figli nati al di fuori del matrimonio, in conformità all’art. 315 che attribuisce a figli naturali e legittimi il medesimo status giuridico.
A differenza di quanto avveniva prima della riforma del 2012, in seguito all’estinzione della commutazione oggi tra i figli non vige alcuna differenza nemmeno in ambito successorio: in passato i figli naturali partecipavano alla divisione ereditaria solo in assenza di parenti entro il sesto grado.
Domande da interrogazione
- Qual è la definizione giuridica di famiglia di fatto?
- Quali diritti sono riconosciuti ai conviventi di fatto in Italia?
- Come vengono regolati i rapporti patrimoniali tra conviventi di fatto?
- Come sono trattati i rapporti tra genitori e figli nati fuori dal matrimonio?
La famiglia di fatto è costituita da persone non unite in matrimonio e riguarda i rapporti tra conviventi di fatto e tra genitori e figli nati fuori dal matrimonio.
La legge 76 del 2016 riconosce ai conviventi diritti personali come la designazione del convivente come rappresentante, il diritto di accesso alle informazioni sanitarie, il diritto di abitazione temporanea, il diritto di successione nel contratto di locazione, e il diritto al risarcimento in caso di morte per fatto illecito.
I rapporti patrimoniali devono essere regolati tramite forma scritta, pena la nullità. Il contratto di convivenza può includere la residenza comune e il regime patrimoniale, modificabile in qualsiasi momento, e può essere risolto per accordo comune o recesso unilaterale.
I rapporti tra genitori e figli nati fuori dal matrimonio sono identici a quelli tra genitori e figli legittimi, con diritti e obblighi di istruzione, educazione e mantenimento, e lo stesso status giuridico per i figli naturali e legittimi.