Concetti Chiave
- L'affidamento familiare è una soluzione temporanea per situazioni di abbandono, permettendo a un minore di essere accolto da un'altra famiglia per un massimo di 2 anni, con possibilità di proroga.
- L'affidamento può essere disposto dai servizi sociali con consenso dei genitori o dal tribunale per i minorenni in caso di disaccordo, e il provvedimento deve specificare motivi, durata e modalità di gestione del minore.
- Gli affidatari possono essere una famiglia o una persona singola, e hanno il compito di mantenere, istruire ed educare il minore, con il supporto dei servizi sociali per mantenere i legami con la famiglia d'origine.
- L'adozione garantisce una famiglia stabile a chi è in stato di adottabilità, con i genitori adottanti che devono essere coniugi sposati da almeno 3 anni e idonei sotto vari aspetti.
- La procedura di adozione comprende la dichiarazione di adottabilità, un affidamento pre-adottivo di 1 anno, e la dichiarazione finale di adozione, con l'adottato che diventa figlio legittimo e interrompe i legami giuridici con la famiglia d'origine.
Indice
Scopo e durata dell'affidamento
AFFIDAMENTO FAMILIARE: ha lo scopo di risolvere una situazione temporanea di abbandono o di mancanza di un ambiente familiare in grado di provvedere alla crescita e all’educazione di un minore.
Viene quindi affidato ad un’altra famiglia. L’affidamento è temporaneo: dura al massimo 2 anni, ma in casi eccezionali può essere prorogato.
Disposizioni e obblighi dell'affidamento
L’affidamento familiare viene disposto da:
- Servizi sociali del Comune: se i genitori acconsentono e reso esecutivo dal giudice tutelare;
- Tribunale per i minorenni: se i genitori non vi acconsentono.
Il provvedimento giudiziale deve contenere:
- Motivi dell’affidamento;
- Durata presumibile;
- Modalità di esercizio dei poteri sul minore da parte dell’affidatario.
Gli AFFIDATARI di un minore possono essere una famiglia oppure una persona singola, ritenuta idonea.
L’affidatario ha l’obbligo di:
• Accogliere presso di sé il minore;
• Provvedere al mantenimento, all’istruzione e all’educazione del minore.
Il servizio sociale del comune deve svolgere un’attività di sostegno educativo e psicologico e agevolare i rapporti tra il minore e il suo nucleo familiare.
Funzione e requisiti dell'adozione
ADOZIONE: ha la funzione di assicurare una famiglia, in grado di svolgere un’adeguata funzione educativa e formativa, a coloro che si trovano in stato di adottabilità.
Un ragazzo (minorenne solitamente) può essere dichiarato adottabile se la madre non lo riconosce.
ADOTTANTI: possono essere soltanto due coniugi, sposati da almeno 3 anni (età non inferiore a 18 anni e non superiore a 45 anni, rispetto al minore che deve essere adottato), ritenuti idonei (anche dal punto di vista economico) e capaci ad istruire ed educare il minore.
Procedura e effetti dell'adozione
Le fasi della procedura dell’adozione (compete al tribunale dei minori) sono:
1. Dichiarazione dello stato di adottabilità del minore in stato di abbandono con una sentenza;
2. Affidamento pre-adottivo del minore ai coniugi che ne abbiano fatto richiesta. Dura 1 anno;
3. Dichiarazione di adozione, su richiesta dei coniugi affidatari. Il minore deve essere sentito se ha compiuto 12 anni, e deve dare il consenso se ha più di 14 anni.
Per effetto dell’adozione, l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo nei confronti degli adottanti. L’adozione, inoltre, produce la cessazione di qualsiasi rapporto giuridico con la famiglia d’origine (eccetto gli impedimenti matrimoniali).
Domande da interrogazione
- Qual è lo scopo principale dell'affidamento familiare?
- Chi può essere affidatario di un minore e quali sono i loro obblighi?
- Quali sono i requisiti per diventare adottanti e quali sono le fasi della procedura di adozione?
L'affidamento familiare mira a risolvere una situazione temporanea di abbandono o di mancanza di un ambiente familiare adeguato per la crescita e l'educazione di un minore, affidandolo a un'altra famiglia.
Gli affidatari possono essere una famiglia o una persona singola ritenuta idonea. Hanno l'obbligo di accogliere il minore, provvedere al suo mantenimento, istruzione ed educazione.
Gli adottanti devono essere due coniugi sposati da almeno 3 anni, con un'età non inferiore a 18 anni e non superiore a 45 anni rispetto al minore. Le fasi dell'adozione includono la dichiarazione dello stato di adottabilità, l'affidamento pre-adottivo e la dichiarazione di adozione.