Concetti Chiave
- Nel diritto romano, i contratti erano caratterizzati da una tipicità in senso forte, tutti previsti e regolati dall'ordinamento giuridico.
- Oggi, l'ordinamento giuridico italiano ammette una tipicità contrattuale in senso debole, permettendo la creazione di contratti atipici.
- L'articolo 1322 del Codice civile italiano consente la creazione di contratti atipici purché siano meritevoli di tutela giuridica.
- Nel diritto romano, le parti non potevano creare nuovi contratti se non già previsti dallo ius civile o dallo ius gentium.
- Secondo Labeone, non esistono contratti unilaterali o bilaterali imperfetti, ma solo negozi bilaterali o plurilaterali con obbligazioni corrispettive.
Indice
Tipicità contrattuale romana
I romani sostenevano che tutti i contratti sono tipici. Tale concezione trova un’eloquente prescrizione tramite l’espressione «tipicità in senso forte». Essa allude al fatto che tutti i contratti erano previsti e regolati dall’ordinamento giuridico (nomen proprium contractus); non era possibile dar vita a nuovi contratti che esistano al di fuori dell’ordinamento.
Contratti atipici nell'ordinamento italiano
Oggi, invece, vige una «tipicità contrattuale in senso debole», perché nell’ordinamento giuridico italiano sono previsti sia contratti che hanno una tipicità giuridica, sia contratti atipici. L’articolo 1322 (secondo comma) del Codice civile stabilisce infatti che «le parti possono dar vita a ulteriori forme contrattuali (atipiche) purché tali forme contrattuali siano meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico».
I romani, al contrario, prevedevano che le parti non potevano trovare tutela giurisdizionale (non aveva la facoltà di creare un nuovo contratto) se il rapporto che esse intendevano stringere non fosse stato già desunto nell’ordinamento dello ius civile o dello ius gentium. Esse dovevano ricadere nel solco delle figure preposte e regolate dall’ordinamento giuridico, sulla base di una causa tipica o, in casi specifici, di una forma tipica che fungeva da garanzia sostitutiva della latenza della causa. In quest’ultimo caso, infatti, la causa su cui si sarebbe dovuto basare il contratto era latente: solo ed esclusivamente in questo caso poteva subentrare una forma tipica che prendeva il posto della causa latente.
Labeone e la bilateralità contrattuale
Infine, va precisato che, secondo Labeone, non possono esistere contratti unilaterali o bilaterali imperfetti: il negozio è sempre bilaterale e il contratto è sempre bilaterale o plurilaterale poiché produce sempre obbligazioni corrispettive.
In sintesi, è possibile dire che, mentre nel mondo romano i contratti erano caratterizzati da una tipicità in senso forte, nel diritto odierno è ammessa (ex art. 1322 c.c.) la possibilità di dar vita a forme contrattuali diverse da quelle direttamente previste.
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza tra la tipicità contrattuale in senso forte e in senso debole?
- Cosa prevedeva l'ordinamento romano riguardo alla creazione di nuovi contratti?
- Secondo Labeone, quali sono le caratteristiche dei contratti in termini di bilateralità?
La tipicità contrattuale in senso forte, come sostenuto dai romani, implica che tutti i contratti sono previsti e regolati dall'ordinamento giuridico, senza possibilità di creare nuovi contratti al di fuori di esso. Al contrario, la tipicità contrattuale in senso debole, vigente oggi, permette la creazione di contratti atipici purché siano meritevoli di tutela giuridica, come stabilito dall'articolo 1322 del Codice civile.
L'ordinamento romano non permetteva la creazione di nuovi contratti al di fuori di quelli già previsti dallo ius civile o dallo ius gentium. Le parti dovevano ricadere nelle figure contrattuali preesistenti e regolate dall'ordinamento, basate su una causa tipica o, in casi specifici, su una forma tipica che sostituiva la causa latente.
Secondo Labeone, non possono esistere contratti unilaterali o bilaterali imperfetti; il negozio è sempre bilaterale e il contratto è sempre bilaterale o plurilaterale, poiché produce sempre obbligazioni corrispettive.