Concetti Chiave
- La Convenzione di Ginevra distingue tra timore oggettivo, legato a persecutori statali, e soggettivo, relativo a possibilità non prevedibili di persecuzioni.
- La legislazione italiana e fonti europee si allineano alla Convenzione di Ginevra, offrendo protezione sussidiaria a chi teme atti persecutori.
- L'articolo 14, lettera C, della direttiva europea evidenzia minacce individuali in contesti bellici, difficili da dimostrare come rischi preminenti.
- La Corte di giustizia ha sottolineato l'incongruenza della direttiva nel valutare rischi individuali in pericoli collettivi.
- La Corte di giustizia dell'Unione europea ha definito la "violenza indiscriminata" come quella che causa molte morti e limita l'intervento umanitario.
Timore oggettivo e soggettivo di persecuzione
La Convenzione di Ginevra distingue tra timore oggettivo e soggettivo legato agli atti persecutori:
- il timore oggettivo sussiste nel caso in cui gli atti persecutori siano posti in essere direttamente dallo stato. Questo è il caso di Paesi la cui legislazione prevede ad esempio discriminazioni nei confronti degli omosessuali;
- il timore soggettivo, invece, attiene alla possibilità concreta, ma non oggettivamente prevedibile, di subire atti persecutori.
In merito alle disposizioni contro la persecuzione, la legislazione italiana si è sempre attenuta alla Convenzione di Ginevra.
L’articolo 14, lettera C, della direttiva europea in materia pone una particolare attenzione alle minacce gravi e individuali che occorrono nei confronti di un cittadino in un contesto belligerante (il quale, per definizione, rappresenta un pericolo collettivo).
La Corte di giustizia cercò di fare chiarezza sul tema: essa affermò che la disposizione contiene un’incongruenza perché, in un contesto di pericolo oggettivo e collettivo, non è possibile dimostrare di correre un rischio maggiore rispetto a quello che grava su altri cittadini che si trovano nella stessa situazione. Minore è il livello di violenza indiscriminata, più difficile sarà dimostrare di correre un rischio preminente e particolarmente grave rispetto al pericolo in cui tutti gli altri incorrono.
In un’altra sentenza, la Corte di giustizia dell’Unione europea definì il concetto di «violenza indiscriminata». Una forma di violenza è definita indiscriminata se essa determina la morte di un elevatissimo numero di persone, se il controllo del territorio è preminentemente in mano alle truppe ribelli e, infine, se l’accesso allo stato è quasi interamente precluso alle organizzazioni umanitarie.
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza tra timore oggettivo e soggettivo di persecuzione secondo la Convenzione di Ginevra?
- Come si è adeguata la legislazione italiana alle disposizioni contro la persecuzione?
- Cosa ha stabilito la Corte di giustizia riguardo alla violenza indiscriminata?
Il timore oggettivo si verifica quando gli atti persecutori sono attuati direttamente dallo stato, mentre il timore soggettivo riguarda la possibilità concreta, ma non prevedibile, di subire atti persecutori.
La legislazione italiana si è sempre attenuta alla Convenzione di Ginevra e le fonti europee hanno implementato la materia con la «protezione sussidiaria» per chi teme atti persecutori come tortura e trattamenti degradanti.
La Corte di giustizia ha definito la violenza indiscriminata come quella che causa un elevato numero di morti, con il controllo del territorio in mano a truppe ribelli e l'accesso limitato alle organizzazioni umanitarie.