Concetti Chiave
- La prescrizione ordinaria si completa in dieci anni, applicabile quando la legge non dispone diversamente, mentre per diritti reali su beni altrui dura venti anni.
- Le prescrizioni brevi si applicano a specifici diritti e situazioni, come il risarcimento danni in cinque anni o due per danni da veicoli, e diritti da rapporti sociali.
- La prescrizione presuntiva genera una presunzione legale di pagamento a favore del debitore, applicabile in contesti di rapporti informali, come conti d'albergo.
- La sospensione della prescrizione avviene in casi specifici, come rapporti particolari tra le parti o condizioni personali, e interrompe il computo del periodo di prescrizione.
- L'interruzione della prescrizione si verifica quando il diritto è esercitato, azzerando il tempo trascorso e avviando un nuovo periodo di prescrizione.
Indice
Durata della prescrizione
la durata della prescrizione( il periodo di tempo necessario affinchè la prescrizione si compia)è stabilita inderogabilmente dalla legge. Si distingue tra:
a) prescrizione ordinaria: si realizza col decoroso di dieci anni; questo termine è applicabile in tutti i casi in cui la legge non dispone diversamente( art.2946 codice civile). Per i diritti reali su cosa altrui, il periodo di prescrizione è di venti anni;
b) prescrizioni brevi: sono quelle i cui termini più brevi sono giustificati dalle peculiarità di alcuni rapporti. In particolare si prescrivono in cinque anni:
- il diritto al risarcimento del danno( tuttavia per l'azione di risarcimento di danni prodotti dalla circolazione dei veicoli, il termine prescrizionale è di due anni)
- il diritto a prestazioni periodiche ( crediti per pigioni, annualità di rendite e pensioni, interessi);
- l'azione di annullamento e l'azione revocatoria;
- i diritti che derivano da rapporti sociali.
Si prescrivono in un anno:
i diritti derivanti dal contratto di mediazione, trasporto ed assicurazione;
l'azione di rescissione
Prescrizioni presuntive e sospensione
c)prescrizioni presuntive: il decorso del tempo determina la nascita, a favore del debitore, di una presunzione legale di pagamento, e quindi di estinzione della obbligazione. Le ipotesi previste dalla legge sono varie, ma hanno in comune la circostanza di disciplinare una serie di rapporti che, nella vita di tutti i giorni, sorgono e si estinguono senza particolari formalità:il fondamento di questa disciplina va, dunque, ricercato in un'esigenza di tutela del debitore chiamato a dimostrare l'avvenuto pagamento. Ad esempio si presumono pagati in sei mesi i conti di albergo. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Se, pertanto, il diritto deriva da un contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine iniziale, la prescrizione incomincia a decorrere dal giorno in cui la condizione si è verificata o il termine è scaduto. La prescrizione non decorre e, se ha cominciato a decorrere, resta sospesa, quando l'inerzia del soggetto è giustificata da una causa espressamente determinata dalla legge, la quale è di ostacolo all'esercizio del diritto.
I casi di sospensione sono tassativi(cioè sono solo quelli previsti dalla legge) e riguardano particolari rapporti esistenti tra le parti( esempio, resta sospesa la prescrizione tra il tutore e il minore o l'interdetto, tra il curatore e l'emancipato o l'inabilitato ecc..) oppure una condizione personale del titolare del diritto ( esempio, la prescrizione resta sospesa nei confronti dei militari in servizio e delle persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra). La sospensione opera come una parentesi nel periodo di prescrizione; infatti il periodo di tempo in cui sussiste l'impedimento non si computa agli effetti della prescrizione e, cessata la causa di sospensione, la prescrizione riprende il suo corso ed il tempo eventualmente trascorso prima della sospensione si cumula con quello successivo.
Interruzione della prescrizione
Si ha interruzione della prescrizione, invece, quando viene meno l'inerzia del soggetto, il quale compie un atto di esercizio del diritto(messa in mora del debitore), oppure quando colui contro il quale il diritto può essere fatto valere lo riconosce. A differenze della sospensione, l'interruzione annulla il periodo di tempo trascorso anteriormente; pertanto, se dopo il fatto interruttivo riprende l'inerzia del titolare del diritto, inizia da quel momento un nuovo periodo di prescrizione.
Domande da interrogazione
- Qual è la durata della prescrizione ordinaria secondo la legge?
- Quali sono i termini di prescrizione per i diritti al risarcimento del danno?
- Cosa si intende per prescrizioni presuntive?
- Quando inizia a decorrere la prescrizione?
- Qual è la differenza tra sospensione e interruzione della prescrizione?
La prescrizione ordinaria si realizza con il decorso di dieci anni, applicabile in tutti i casi in cui la legge non dispone diversamente.
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, ma per i danni prodotti dalla circolazione dei veicoli, il termine è di due anni.
Le prescrizioni presuntive determinano una presunzione legale di pagamento a favore del debitore, estinguendo l'obbligazione senza particolari formalità.
La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, o dal giorno in cui si verifica una condizione sospensiva o scade un termine iniziale.
La sospensione interrompe temporaneamente il decorso della prescrizione senza annullare il tempo trascorso, mentre l'interruzione annulla il periodo precedente e fa ripartire un nuovo periodo di prescrizione.