Concetti Chiave
- La prescrizione è l'estinzione di un diritto per mancato esercizio entro un certo periodo, iniziando quando il diritto può essere fatto valere.
- Diritti imprescrittibili includono i diritti della personalità e i diritti di famiglia.
- La durata della prescrizione varia: ordinaria 10 anni, diritti reali 20 anni, annullamento contratto 5 anni, risarcimento danni 2 anni, rescissione contratto 1 anno.
- La sospensione della prescrizione interrompe temporaneamente il termine, che riprende al cessare della causa di sospensione.
- La decadenza estingue un diritto per mancato esercizio iniziale, senza possibilità di interruzioni o sospensioni, ed è sempre inferiore a 10 anni.
La prescrizione e la decadenza
La prescrizione consiste nell'estinzione di un diritto soggettivo a causa del suo mancato esercizio da parte del soggetto attivo per un certo periodo di tempo nei confronti di un qualunque soggetto passivo, questo comincia da quando il diritto può essere fatto valere.
Diritti imprescrittibili:
- diritti della personalità
- diritti di famiglia
Durata prescrizione:
- prescrizione ordinaria 10 anni
- prescrizione per diritti reali 20 anni
- annullamento contratto 5 anni
- il risarcimento dei danni per incidenti 2 anni
- rescissione del contratto 1 anno
Sospensione prescrizione -> quando il corso della prescrizione viene interrotta (ad esempio se debitore e creditore di un contratto qualsiasi si sposano) e quando cessa la causa di sospensione (ovvero quando divorziano) il tempo di prescrizione riparte tenendo conto del tempo trascorso in precedenza alla pausa.
Interruzione prescrizione -> il percorso della prescrizione si interrompe e ricomincia ogni volta che il titolare del diritto lo esercita.
Decadenza -> estinzione di un diritto per effetto del mancato esercizio iniziale da parte del titolare:
- la decadenza è sempre più breve di 10 anni
- in materia contrattuale la decadenza è decisa dalle parti
- non ci sono interruzioni e sospensioni della decadenza