Concetti Chiave
- Prescrizione e decadenza condividono il concetto di perdita di un diritto nel tempo, ma differiscono per funzione e disciplina.
- La prescrizione considera le condizioni del titolare del diritto, mentre la decadenza si concentra sul mancato esercizio del diritto.
- Il tempo nella prescrizione è visto come "durata", nella decadenza come "distanza".
- La prescrizione ha sempre un fondamento di ordine pubblico, mentre la decadenza può anche tutelare interessi privati.
- La prescrizione è stabilita solo dalla legge, mentre la decadenza può anche derivare dalla volontà dei privati.
nella prescrizione si ha riguardo alle condizioni soggettive del titolare del diritto mentre nella decadenza si ha riguardo solo al fatto obiettivo del mancato esercizio del diritto;
nella prescrizione il tempo è considerato come “durata”, mentre nella decadenza il tempo è considerato come “distanza”;
la prescrizione, data la sua funzione, ha sempre un fondamento di ordine pubblico, mentre la decadenza può tutelare anche un interesse privato come la decadenza negoziale;
la prescrizione ha la sua unica fonte nella legge, le cui norme sono inderogabili, mentre la decadenza può anche essere stabilita dalla volontà dei privati;
altra differenza è quella secondo cui mentre la prescrizione comporta la perdita di un diritto che era già nella sfera del soggetto, la decadenza impedisce, invece, l'acquisto di un nuovo diritto e cioè comporta la perdita della possibilità dell'acquisto di un diritto.
Dalla diversità degli istituti deriva che uno stesso diritto che è esposto a decadenza può esserem in un secondo momento, soggetto a prescrizione: vedi, ad esempio, l'art. 1495 1° e 3° comma. Il 1° comma dell'articolo stabilisce che se il compratore non denunzia al venditore, entro 8 giorni dalla scoperta, i vizi occulti della cosa che gli è stata venduta, decade dal potere di proporre azione di garanzia per i vizi stessi(termine di decadenza).
