principexalexandra
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Concetti Chiave

  • Prescrizione e decadenza condividono il concetto di perdita di un diritto nel tempo, ma differiscono per funzione e disciplina.
  • La prescrizione considera le condizioni del titolare del diritto, mentre la decadenza si concentra sul mancato esercizio del diritto.
  • Il tempo nella prescrizione è visto come "durata", nella decadenza come "distanza".
  • La prescrizione ha sempre un fondamento di ordine pubblico, mentre la decadenza può anche tutelare interessi privati.
  • La prescrizione è stabilita solo dalla legge, mentre la decadenza può anche derivare dalla volontà dei privati.

PRESCRIZIONE E DECADENZA: DIFFERENZE
Prescrizione e decadenza hanno un sostrato comune: in entrambe, il passare del tempo determine la perdita di un diritto. Essendo diversa la funzione e la disciplina, la dottrina ha identificato le seguenti differenze:
nella prescrizione si ha riguardo alle condizioni soggettive del titolare del diritto mentre nella decadenza si ha riguardo solo al fatto obiettivo del mancato esercizio del diritto;
nella prescrizione il tempo è considerato come “durata”, mentre nella decadenza il tempo è considerato come “distanza”;
la prescrizione, data la sua funzione, ha sempre un fondamento di ordine pubblico, mentre la decadenza può tutelare anche un interesse privato come la decadenza negoziale;
la prescrizione ha la sua unica fonte nella legge, le cui norme sono inderogabili, mentre la decadenza può anche essere stabilita dalla volontà dei privati;
altra differenza è quella secondo cui mentre la prescrizione comporta la perdita di un diritto che era già nella sfera del soggetto, la decadenza impedisce, invece, l'acquisto di un nuovo diritto e cioè comporta la perdita della possibilità dell'acquisto di un diritto.


Dalla diversità degli istituti deriva che uno stesso diritto che è esposto a decadenza può esserem in un secondo momento, soggetto a prescrizione: vedi, ad esempio, l'art. 1495 1° e 3° comma. Il 1° comma dell'articolo stabilisce che se il compratore non denunzia al venditore, entro 8 giorni dalla scoperta, i vizi occulti della cosa che gli è stata venduta, decade dal potere di proporre azione di garanzia per i vizi stessi(termine di decadenza). Prescrizione e Decadenza - Le differenze articoloSecondo il 3° comma, invece, se l'azione di garanzia non è proposta entro un anno dalla consegna della cosa, il relativo diritto si prescrive( termine di prescrizione).

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