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Concetti Chiave

  • La prescrizione estingue un diritto a causa dell'inerzia del titolare per un periodo stabilito dalla legge, ma non si applica a diritti indisponibili come la potestà sui figli o il diritto di proprietà.
  • La sospensione interrompe temporaneamente il periodo di prescrizione, senza annullare il tempo già trascorso, in casi specifici come rapporti tra coniugi o situazioni di guerra.
  • L'interruzione della prescrizione si verifica quando il titolare esercita il diritto, azzerando il tempo di prescrizione trascorso e iniziando un nuovo periodo.
  • I termini di prescrizione variano: dieci anni per la prescrizione ordinaria, ma vi sono termini più brevi per casi specifici, come due anni per danni da veicoli.
  • La decadenza comporta la perdita di un diritto per mancato esercizio entro un termine perentorio, senza possibilità di sospensione o interruzione, e può essere legale o convenzionale.

Indice

  1. Prescrizione e diritti indisponibili
  2. Norme sulla prescrizione
  3. Sospensione e interruzione della prescrizione
  4. Prescrizione ordinaria e presuntiva
  5. Decadenza e sue tipologie

Prescrizione e diritti indisponibili

Per alcuni diritti ci sono una serie di modalità che portano all’estinzione del diritto stesso. Parliamo della prescrizione e della decadenza.Il modo di estinzione classico è la prescrizione, disciplinata nel codice civile,nel libro VI (della tutela dei diritti) agli articoli 2934 ss. La ratio della prescrizione estintiva, è l’inerzia del titolare del diritto stesso che non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili (per esempio la potestà sui figli minori), in quanto tali diritti sono attribuiti al titolare nell’interesse generale, e spesso si tratta di diritti doveri; e gli altri diritti indicati dalla legge, infatti anche il diritto di proprietà non è prescrittibile, perché anche il non uso è un espressione della libertà del proprietario. La non prescrittibilità della proprietà, si ricava implicitamente dall’art. 948 c.c. libro III della proprietà (Il proprietario può rivendicare la cosa, da chiunque la possiede o detiene […].L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione), infatti se l’azione di rivendicazione non si prescrive, non si prescrive neanche il diritto che questa azione tutela. Fatta salva l’usucapione. C’è una norma in materie di proprietà l’art.42 della Cost.( La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.), che rende incostituzionale la non prescrittività della proprietà, ma questa rimane tale per motivi storici. Sono inoltre imprescrittibili anche l’azione di petizione di eredità e l’azione per far dichiarare la nullità di un negozio giuridico.

Norme sulla prescrizione

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, infatti il presupposto della prescrizione è l’inerzia, e non si può parlare di inerzia quando il diritto non può essere esercitato. È nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione, in quanto la prescrizione è un istituto d’ordine, e le parti non possono ne rinunciare, ne prolungare e nemmeno allungare i termini stabiliti dalla legge. È invece possibile la rinuncia alla prescrizione dopo che questa si è compiuta, perché l’interessato può ritenere dal punto di vista morale di rispettare l’obbligo a lui prescritto. Sempre per una sorta di obbligazione naturale non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto. Il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta. La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato.

Sospensione e interruzione della prescrizione

È un periodo nel quale l’inerzia del titolare permane, ma le cause che la determinano non giustificano la prescrizione. In buona sostanza l’inerzia è giustificata, riguarda dei casi espressamente previsti dal legislatore, art. 2941-2942 c.c:

1. i rapporti tra tra i coniugi tra chi esercita la potestà e le persone che vi sono sottoposte tra il tutore e il minore o l'interdetto tra il curatore e il minore emancipato o l'inabilitato etc…

2. la condizione del titolare per esempio in tempo di guerra contro i militari in servizio.

Il tempo precedente alla sospensione non perde efficacia e si somma a quello successivo alla cessazione della sospensione.

Essa opera in un piano diverso dalla sospensione, in questo caso l’inerzia non sussiste, il titolare esercita il diritto, cancellando il periodo prescrizionale precedentemente trascorso. L’interruzione può determinarsi anche perché il debitore riconosce il suo obbligo. Con l’interruzione il tempo precedente perde ogni valore, dal momento del fatto interruttivo inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione.

Prescrizione ordinaria e presuntiva

Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni, questa modalità riguarda la prescrizione ordinaria. Esistono poi tempi più brevi e tempi più lunghi. Più lunghi sono previsti per l’estinzione dei diritti reali su cosa altrui, questo in armonia con l’usocapione è di 20 anni. Termini più brevi nei casi di :

- diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito cinque anni, se il danno è prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.

- Prestazioni periodiche come corrispettivi degli affitti e delle locazioni cinque anni.

- Diritti derivanti da rapporti commerciali cinque anni.

Le prescrizioni presuntive, si basano sul fatto che vi sono rapporti della vita quotidiana nei quali l’estinzione del debito avviene contestualmente all’ esecuzione della prestazione, senza che il debitore abbia cura di conservare una quietanza di pagamento. In questi casi ci si avvale della prescrizione presuntiva, che prescrizione non è, infatti trascorso un breve periodo, 6mesi, 1anno o 3anni secondo i casi, la legge presume che il debito sia estinto, ovvero che il debitore abbia già provveduto ad estinguerlo, e per questo in giudizio non deve fornire la prova dell’estinzione. Si inverte l’onere della prova, il creditore, potrà infatti utilizzare la prova della confessione del debitore, il quale dovrà confessare che non ha estinto il debito, oppure il giuramento decisorio da parte del debitore che confermi che l’obbligazione si è davvero estinta. La ratio della prescrizione presuntiva da importanza al fatto che il debito sia stato estinto, se invece il debitore dichiarasse di non voler adempiere perché siano decorsi i termini della prescrizione, questo dovrebbe pagare, perché si afferma che il debito non è stato estinto, e la presunzione è stata errata.

Decadenza e sue tipologie

La decadenza è la perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato esercizio in un termine perentorio. Non opera né il meccanismo della sospensione, né dell’interruzione.

La decadenza può essere:

- Dell’interesse generale: trattandosi di diritti indisponibili, la decadenza è inderogabile, irrinunciabile, indisponibile, rilevabile dal giudice d’ufficio.

LEGALE è prevista dalla legge

- Nell’interesse individuale: le parti possono modificare il regime legale, o rinunciare alla decadenza stessa.(es. termine per denunciare i vizi della merce acquistata.

CONVENZIONALE Prevista in un contratto posto in essere dalle parti nel loro interesse.

Le parti possono modificare il regime legale, o rinunciare alla decadenza stessa.Deve riguardare diritti disponibili, i termini non devono essere eccessivamente gravosi.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la differenza principale tra prescrizione e decadenza?
  2. La prescrizione estingue un diritto per inerzia del titolare nel tempo stabilito dalla legge, mentre la decadenza è la perdita del diritto per mancato esercizio entro un termine perentorio, senza possibilità di sospensione o interruzione.

  3. Quali diritti non sono soggetti a prescrizione?
  4. I diritti indisponibili, come la potestà sui figli minori, e il diritto di proprietà non sono soggetti a prescrizione. Anche l'azione di petizione di eredità e l'azione per dichiarare la nullità di un negozio giuridico sono imprescrittibili.

  5. Come funziona la sospensione della prescrizione?
  6. La sospensione si verifica quando l'inerzia del titolare è giustificata da cause specifiche previste dalla legge, come i rapporti tra coniugi o condizioni di guerra. Il tempo precedente alla sospensione si somma a quello successivo.

  7. Cosa accade in caso di interruzione della prescrizione?
  8. L'interruzione si verifica quando il titolare esercita il diritto o il debitore riconosce l'obbligo, cancellando il periodo prescrizionale precedente e facendo decorrere un nuovo periodo di prescrizione.

  9. Quali sono i termini della prescrizione ordinaria e presuntiva?
  10. La prescrizione ordinaria è di dieci anni, ma può variare. La prescrizione presuntiva si basa su rapporti quotidiani e prevede termini di 6 mesi, 1 anno o 3 anni, presupponendo l'estinzione del debito senza prova formale.

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