Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il protocollo del 1993 ha introdotto la contrattazione aziendale per gestire riorganizzazioni aziendali, attraverso procedure di informazione e consultazione sindacale.
  • La contrattazione aziendale era inizialmente diffusa solo nelle aree economicamente forti del nord, portando a innovazioni legislative per superare il divario applicativo.
  • L'articolo 8 della legge 148/2011 consente alla contrattazione aziendale di derogare al contratto nazionale e alle leggi, tramite clausole di uscita.
  • Dal 2009, la contrattazione collettiva prevede due livelli: nazionale di categoria e aziendale/territoriale, entrambi con durata triennale.
  • L'accordo interconfederale del 2001 ha consolidato l'accordo quadro del 2009, ribadendo la superiorità dei CCNL sui contratti di secondo livello.

Indice

  1. Contrattazione aziendale e riorganizzazione
  2. Struttura della contrattazione collettiva
  3. Innovazioni del sistema contrattuale

Contrattazione aziendale e riorganizzazione

Secondo il protocollo del 1993, la contrattazione aziendale doveva gestire le vicende riguardanti la riorganizzazione e la ristrutturazione dell’impresa. Per farlo si serviva di apposite procedure di informazione e consultazione sindacale.
Dopo alcuni anni la contrattazione aziendale risultava ancora diffusa solo nelle aree economicamente forti del nord. Per superare il divario applicativo fra i due livelli della contrattazione sono state proposte diverse innovazioni legislative: oggi, l’art. 8 della legge 148/2011 riconosce al livello aziendale il potere di derogare al contratto nazionale e persino alle fonti legali. Le disposizioni che autorizzano i contratti aziendali a derogare a quelli nazionali sono le clausole di uscita.

Struttura della contrattazione collettiva

Già nel 2009 un accordo quadro stipulato tra CGIL, CISL e UIL aveva definito struttura e durata dei due livelli in cui si articola la contrattazione collettiva:

- il primo è quello nazionale di categoria, con vigenza triennale sia per la parte normativa che per quella obbligatoria. Esso deve garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore impiegati nell’intero territorio nazionale;

- il secondo livello è quello della contrattazione aziendale o territoriale, anch’esso con vigenza triennale. Il suo operato riguarda le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale o dalla legge. Le clausole di uscita sono stipulate in base a parametri oggettivi, come l’andamento del mercato del lavoro o il tasso di produttività. Il loro inserimento richiede l’approvazione dei soggetti che hanno sottoscritto il CCNL cui il secondo livello di contrattazione fa riferimento.

Innovazioni del sistema contrattuale

Il sistema contrattuale fu ulteriormente innovato dall’Ai del 2001, il quale consolidò pressoché l’intero contenuto dell’accordo quadro del 2009. L’Ai si limitò a ribadire la posizione sopraordinata dei CCNL rispetto ai contratti di secondo livello, dei quali deve determinare contenuto e competenze.

Domande da interrogazione

  1. Qual è il ruolo della contrattazione aziendale secondo il protocollo del 1993?
  2. La contrattazione aziendale, secondo il protocollo del 1993, doveva gestire la riorganizzazione e la ristrutturazione dell’impresa attraverso procedure di informazione e consultazione sindacale.

  3. Come si articola la struttura della contrattazione collettiva?
  4. La contrattazione collettiva si articola in due livelli: il livello nazionale di categoria con vigenza triennale e il livello aziendale o territoriale, anch’esso triennale, che si occupa delle materie delegate dal contratto collettivo nazionale o dalla legge.

  5. Quali innovazioni ha introdotto l’Ai del 2001 nel sistema contrattuale?
  6. L’Ai del 2001 ha consolidato il contenuto dell’accordo quadro del 2009, ribadendo la posizione sopraordinata dei CCNL rispetto ai contratti di secondo livello, determinandone contenuto e competenze.

Domande e risposte

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