Concetti Chiave
- I superminimi di merito non sono soggetti ad assorbimento e si cumulano con il trattamento retributivo del nuovo contratto collettivo.
- Questi superminimi sono legati ai meriti e alle qualifiche individuali, quindi esulano dalla contrattazione collettiva.
- Il lavoratore può rivendicare la conservazione del superminimo dimostrando che si tratta di un compenso di merito.
- Le clausole di miglior favore sopravvivono alle modifiche contrattuali solo se sono parte di un patto individuale e stipulate intuitu personae.
- La sostituzione del contratto collettivo solleva problemi pratici, specialmente se le parti stipulanti il nuovo contratto non sono le stesse del precedente.
Indice
Superminimi di merito e assorbimento
A differenza dei superminimi generici, quelli di merito non sono soggetti ad assorbimento. Essi restano quindi in vita e si cumulano con il trattamento retributivo previsto dal nuovo contratto collettivo di lavoro. Ciò è dovuto al fatto che questa tipologia di superminimi è legata ai meriti e alle qualifiche del singolo lavoratore: queste clausole intuitu personae di miglior favore sono quindi estranee all’area coperta dalla contrattazione collettiva.
Conservazione del superminimo
Quando il nuovo CCNL subentra al precedente, il lavoratore può essere chiamato a rivendicare la conservazione del superminimo. Per fare ciò egli è tenuto a provare la natura del superminimo, cioè che si tratta di un compenso aggiuntivo (di merito) e non di una semplice anticipazione retributiva (superminimo generico).
Clausole di miglior favore
In definitiva, le clausole di miglior favore possono sopravvivere alle modifiche che riguardano il contratto collettivo, ma solo a due condizioni:
1) le clausole migliorative devono essere contenute nel patto individuale di lavoro;
2) deve trattarsi di clausole stipulate intuitu personae (superminimi di merito), perché i superminimi generici sono invece soggetti a riassorbimento.
Fatta eccezione per queste due ipotesi ormai ben definite, la sostituzione del vecchio contratto collettivo con il nuovo solleva diversi problemi pratici. Questi riguardano soprattutto ‘l’ipotesi in cui le parti stipulanti il nuovo CCNL non siano le stesse che avevano sottoscritto il precedente (CCL separati). In linea di principio, il nuovo contratto collettivo deve essere applicato a tutti i dipendenti della categoria cui il CCNL fa riferimento, a prescindere dalla loro affiliazione sindacale.