Concetti Chiave
- L'articolo 1341 comma 2 del Codice civile si concentra sulla validità contrattuale se la parte debole è informata delle condizioni generali.
- Le clausole vessatorie richiedono una doppia firma da parte del consumatore, come prova di accettazione esplicita.
- Il codice del consumo annulla le clausole vessatorie, indipendentemente dal numero di volte in cui sono state firmate.
- La tutela sostanziale riflette il principio di uguaglianza sostanziale, adattandosi all'identità della controparte.
- La protezione offerta varia: maggiore per consumatori inesperti, minore per imprenditori esperti.
Articolo 1341 comma 2
L’art. 1341 (comma 2) si occupa della contrattualità effettiva: se la parte debole nel rapporto è a conoscenza di ciò che il contratto offre e delle sue condizioni generali, lo scambio è valido. Si passa, dunque, dalla tutela formale del consumatore alla tutela sostanziale.
Le clausole particolarmente onerose (vessatorie) devono essere sottoscritte due volte: il contraente soccombente (consumatore) deve apporre la sua firma per due volte, a riprova di un’accettazione inequivocabile.
Il codice del consumo, al contrario, offre una tutela sostanziale: non importa se il contraente debole ha sottoscritto le clausole vessatorie 2 o 200 volte; esse sono sempre espunte, dichiarate nulle, inefficaci.
Il passaggio alla tutela sostanziale incarna il valore costituzionale dell’uguaglianza sostanziale (art. 3 comma 2). Sul piano pratico, la tutela offerta dipende dall’identità della controparte: maggiore è la sua «ingenuità», più ampia sarà la tutela riconosciuta. Se, ad esempio, si tratta di un imprenditore, la tutela sarà minima poiché si ritiene che egli sia in grado di difendere le proprie prerogative; se, invece, si tratta di un acquirente sprovvisto di mezzi di conoscenza in ambito commerciale, la tutela sarà massima (espunzione delle clausole vessatorie ex codice del consumatore).